COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 114 del 07 Giugno 2013 Delibere della Commissione Disciplinare 152. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CALCIO COLLE SANNITA – GARA CALCIO COLLE SANNITA I BUONALBERGO DEL 10.03.2013 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 114 del 07 Giugno 2013
Delibere della Commissione Disciplinare
152. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CALCIO COLLE SANNITA – GARA CALCIO COLLE
SANNITA I BUONALBERGO DEL 10.03.2013 – 2^ CAT.
La C.D.T., preso atto della sua delibera, a stralcio, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R.
Campania, n. 97 dell’11.04.2013, pag. 2180, osserva: il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a
carico della società reclamante (oltre alle squalifiche a carico dei calciatori Marino Salvatore e Del
Grosso Mario, in relazione alle quali questa C.D.T. si è pronunciata, con la richiamata delibera a
stralcio), le seguenti sanzioni: la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-3;
l’ammenda di euro 200.00. Deve sottolinearsi che il direttore di gara, all’atto dell’audizione presso
questa C.D.T., ha pienamente confermato quanto riportato nel suo rapporto nei confronti del
calciatore Del Grosso Vincenzo, il quale ha strappato volontariamente il cartellino rosso dalle mani
dell’arbitro, indirizzandogli espressioni minacciose e, successivamente, al triplice fischio, l’ha
accerchiato, insieme con altri calciatori, ostacolandolo e spingendolo, impedendogli di raggiungere lo
spogliatoio. Tale condotta assume aspetti di particolare gravità ed è particolarmente riprovevole sul
piano della carenza di sportività e di correttezza. Inoltre, questa C.D.T., a completamento
dell’istruttoria, ha sentito, in data odierna, anche l’Osservatore Arbitrale , sig. Latorella Carmine, il
quale ha dichiarato che la convocazione ricevuta per l’udienza odierna è stata la prima e che le due
precedenti convocazioni, da parte di questa C.D.T., non gli erano state notificate (dal Comitato
Regionale Arbitri della Campania), pur essendo state ritualmente formalizzate da questa C.D.T. Il
predetto Osservatore Arbitrale ha, altresì, confermato che i fatti accaduti corrispondono esattamente
a quelli riportati dal direttore di gara. Relativamente al comportamento dei calciatori, il medesimo
O.A. ha confermato anche l’identificazione dei calciatori, anche da lui individuati in quelli squalificati,
precisando di aver appuntato su un foglio i numeri delle maglie. Per quanto riguarda, infine,
l’impugnazione della sanzione della perdita della gara, la Commissione rileva che la reclamante, pur
invitata a provvedere, con la precedente decisione richiamata a stralcio, non ha depositato l’originale
della ricevuta della raccomandata di spedizione alla società controparte delle notificazioni del
reclamo. Pertanto, il reclamo va dichiarato, nella parte de qua, inammissibile. P.Q.M.
DELIBERA
a) di confermare la squalifica a carico del calciatore Del Grosso Vincenzo; b) di dichiarare
inammissibile il reclamo, nella parte dell’impugnazione della sanzione della perdita della gara
con il punteggio di 0-3; c) di confermare l’ammenda di euro 200.00,a carico della società
reclamante. Dispone, infine, addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società
reclamante.
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