COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 114 del 07 Giugno 2013 Delibere della Commissione Disciplinare 152. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CALCIO COLLE SANNITA – GARA CALCIO COLLE SANNITA I BUONALBERGO DEL 10.03.2013 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 114 del 07 Giugno 2013 Delibere della Commissione Disciplinare 152. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CALCIO COLLE SANNITA – GARA CALCIO COLLE SANNITA I BUONALBERGO DEL 10.03.2013 – 2^ CAT. La C.D.T., preso atto della sua delibera, a stralcio, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 97 dell’11.04.2013, pag. 2180, osserva: il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico della società reclamante (oltre alle squalifiche a carico dei calciatori Marino Salvatore e Del Grosso Mario, in relazione alle quali questa C.D.T. si è pronunciata, con la richiamata delibera a stralcio), le seguenti sanzioni: la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-3; l’ammenda di euro 200.00. Deve sottolinearsi che il direttore di gara, all’atto dell’audizione presso questa C.D.T., ha pienamente confermato quanto riportato nel suo rapporto nei confronti del calciatore Del Grosso Vincenzo, il quale ha strappato volontariamente il cartellino rosso dalle mani dell’arbitro, indirizzandogli espressioni minacciose e, successivamente, al triplice fischio, l’ha accerchiato, insieme con altri calciatori, ostacolandolo e spingendolo, impedendogli di raggiungere lo spogliatoio. Tale condotta assume aspetti di particolare gravità ed è particolarmente riprovevole sul piano della carenza di sportività e di correttezza. Inoltre, questa C.D.T., a completamento dell’istruttoria, ha sentito, in data odierna, anche l’Osservatore Arbitrale , sig. Latorella Carmine, il quale ha dichiarato che la convocazione ricevuta per l’udienza odierna è stata la prima e che le due precedenti convocazioni, da parte di questa C.D.T., non gli erano state notificate (dal Comitato Regionale Arbitri della Campania), pur essendo state ritualmente formalizzate da questa C.D.T. Il predetto Osservatore Arbitrale ha, altresì, confermato che i fatti accaduti corrispondono esattamente a quelli riportati dal direttore di gara. Relativamente al comportamento dei calciatori, il medesimo O.A. ha confermato anche l’identificazione dei calciatori, anche da lui individuati in quelli squalificati, precisando di aver appuntato su un foglio i numeri delle maglie. Per quanto riguarda, infine, l’impugnazione della sanzione della perdita della gara, la Commissione rileva che la reclamante, pur invitata a provvedere, con la precedente decisione richiamata a stralcio, non ha depositato l’originale della ricevuta della raccomandata di spedizione alla società controparte delle notificazioni del reclamo. Pertanto, il reclamo va dichiarato, nella parte de qua, inammissibile. P.Q.M. DELIBERA a) di confermare la squalifica a carico del calciatore Del Grosso Vincenzo; b) di dichiarare inammissibile il reclamo, nella parte dell’impugnazione della sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3; c) di confermare l’ammenda di euro 200.00,a carico della società reclamante. Dispone, infine, addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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