COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 114 del 07 Giugno 2013 Delibere della Commissione Disciplinare 154. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AZZURRA MARIGLIANO – GARA AZZURRA MARIGLIANO I ALMA SALERNO DEL 25.05.2013 – PLAY-OFF CALCIO A CINQUE SERIE C2
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 114 del 07 Giugno 2013
Delibere della Commissione Disciplinare
154. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AZZURRA MARIGLIANO – GARA AZZURRA MARIGLIANO
I ALMA SALERNO DEL 25.05.2013 – PLAY-OFF CALCIO A CINQUE SERIE C2
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero,
con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 112 del 30.05.2013, pag.
2540, il Giudice Sportivo Territoriale ha accolto il reclamo della società Alma Salerno, per irregolarità
di svolgimento della gara medesima (mancato impiego di calciatori di fascia giovane). Orbene,
espletati gli opportuni accertamenti, questa Commissione rileva che il vincolante dettato della
normativa di riferimento, che impone, per il Calcio a Cinque, la presenza nella distinta di gara
(indipendentemente dall’effettivo utilizzo in gara) di almeno due calcettisti, nati dall’1.01.1991. Di
conseguenza, l’argomentazione difensiva della società reclamante, imperniata sulla rinuncia
volontaria ad un calcettista, nel senso di averne elencato in distinta undici e non dodici, non può
trovare adesione interpretativa da parte di questa C.D.T., in ragione dell’enunciazione (si ribadisce:
vincolante) della disposizione di riferimento, che impone un obbligo categorico di inserimento in
distinta di gara di due (e non di uno) calcettisti nati dall’1.01.1991, indipendentemente dalle
motivazioni dell’eventuale elusione, o violazione, della norma medesima. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Azzurra Marigliano; dispone addebitarsi la tassa
reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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