COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 114 del 07 Giugno 2013 Delibere della Commissione Disciplinare 155. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO OLEASTRUM – GARA HAEREDITAS / OLEASTRUM DEL 12.05.2013 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 114 del 07 Giugno 2013 Delibere della Commissione Disciplinare 155. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO OLEASTRUM – GARA HAEREDITAS / OLEASTRUM DEL 12.05.2013 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO La C.D.T, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva la fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, come correttamente rilevato dalla reclamante, la giornata in cui si è disputata la gara in esame è antecedente alla quart’ultima, per cui non avrebbero dovuto applicarsi, al procedimento disciplinare de quo, le norme che prevedono i termini abbreviati. Il reclamo in esame, di conseguenza, deve valutarsi soggetto agli ordinari termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva (sette giorni dalla disputa della gara in esame), per cui, a modifica dell’impugnata delibera del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Salerno, deve essere dichiarato ammissibile. Quanto all’esame nel merito, questa C.D.T. ritiene di accogliere il reclamo. Infatti, a seguito degli accertamenti effettuati presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, risulta che i calciatori Celso Armando (nato il 3.02.1976) e Puca Giovanni ( nato il 7.08.1995) non risultano tesserati per la società Haereditas: il calciatore Celso Armando, invero, risulta svincolato dalla stessa società in data 17.12.2012 e non più ritesserato; il calciatore Puca Giovanni risulta svincolato dalla società Calpazio in data 17.12.2012, nonché trasferito (con lista di trasferimento sospesa dall’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania e mai regolarizzata dalla società Haereditas, quindi nulla). Pertanto, i nominati calciatori non avevano titolo per prendere parte alla gara, di cui al reclamo in esame. Di conseguenza, nell’annullare senza rinvio l’impugnata delibera del Giudice Sportivo Territoriale, della Delegazione Provinciale di Salerno, questa C.D.T. infligge, a carico della società Haereditas, la punizione sportiva della perdita, della gara in epigrafe, con il punteggio di 0-3, ai sensi dell’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia sportiva. P.Q.M. DELlBERA in accoglimento del reclamo della società Oleastrum, di annullare, senza rinvio, l’impugnata delibera del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Salerno, infliggendo, a carico della società Haereditas, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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