F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 114/CGF del 18 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO CALC. DAL GRANDE DAVIDE AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLO SVINCOLO PER ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 108 N.O.I.F., DALLA SOCIETÀ REAL VICENZA (Decisione della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 8/D del 27.9.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 114/CGF del 18 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO CALC. DAL GRANDE DAVIDE AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLO SVINCOLO PER ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 108 N.O.I.F., DALLA SOCIETÀ REAL VICENZA (Decisione della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 8/D del 27.9.2012)
Il signor Davide Dal Grande è stato tesserato della società Real Vicenza per la stagione 2011/2012. Il 13 aprile 2012 le parti raggiungevano un accordo per lo svincolo del calciatore. Il successivo 28 aprile, il calciatore inviava il modello previsto dell’art. 108 N.O.I.F. per lettera raccomandata al Comitato Regionale per il Veneto; tale lettera era ricevuta il successivo quattro maggio. Con reclamo del 28 luglio 2012, il Real Vicenza chiedeva l’annullamento dello svincolo, negando di averlo mai accordato al calciatore ed affermando che il relativo modello era stato inviato ad insaputa della società, con timbro e firma falsificati. Con decisione del 26 settembre 2012, la Commissione Tesseramenti accoglieva il reclamo della società. Osservava infatti la Commissione come risultasse “pacifico l’avvenuto deposito dell’accordo presso il Comitato Regionale Vento in data 4 maggio 2012 ovvero decorso, seppur per un giorni, il termine di venti giorni previsto dalla norma. Poiché detto termine … è previsto a pena di nullità non può che conseguire l’accoglimento del reclamo”. Contro questa decisione propone ricorso il signor Dal Grande, secondo (in una ricostruzione ab externo dell’ordine espositivo) tre motivi:
A) La decisione della Commissione tesseramenti urta contro il principio generale secondo cui la notifica di atti processuali s’intende perfezionata, dal lato dell’istante, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario o postale (Corte Cost. n.69/2004; n. 477/2002; Cass. N. 25127/2010);
B) La circostanza della falsità della firma è destituita di fondamento, sicché il ricorrente formula istanza di verificazione ai sensi dell’art. 214 c.p.c.;
C) Vi sarebbe stata in ogni caso una successiva ratifica per fatti concludenti.
Il ricorso è infondato. Viene in preliminare ed assorbente rilievo l’art. 108, comma 1, N.O.I.F., a tenore del quale “le Società possono convenire con i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” accordi per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni della L.N.D. entro venti giorni dalla stipulazione”. Si tratta di una fattispecie a formazione progressiva la quale comprende, oltre l’accordo, anche l’ulteriore elemento del deposito. Il deposito è previsto entro un termine perentorio, sotto espressa sanzione di nullità. Osserva il Collegio come tale termine abbia natura sostanziale e non processuale. Esso non svolge una funzione di mera comunicazione a fini procedimentali, ma scandisce il perfezionamento sostanziale della fattispecie di svincolo, rendendo l’atto giuridicamente opponibile erga omnes soltanto con l’effettiva e materiale collocazione presso gli uffici del competente organo federale. Il deposito, ossia la disponibilità materiale dell’atto presso gli uffici, appare elemento essenziale della fattispecie. Le tesi del ricorrente finisce sotto questa luce per provare troppo, poiché implica il corollario dell’equivalenza tra spedizione ed effettiva custodia del documento: equivalenza irragionevole ed illogica, che riverserebbe il rischio del trasporto sull’Organo federale, così rendendo opponibile ai terzi lo svincolo, a prescindere dalla effettiva e materiale custodia del relativo atto presso gli archivi ufficiali e così anche nel caso in cui il documento sia smarrito e mai depositato. Nel caso di specie è pacifico che il documento sia stato ricevuto e depositato dopo la scadenza del termine sostanziale e perentorio, previsto dall’art. 108, comma 1, N.O.I.F.: ne discende il corollario della nullità dello svincolo. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Dal Grande Davide. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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