F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 114/CGF del 18 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO A.C. SAN ZENO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DEL “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS N.O.I.F. EMESSA DALL’UFFICIO DEL LAVORO E PREMI F.I.G.C., IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.S. JUVE STABIA, RELATIVAMENTE AL CALCIATORE CAZZOLA RICCARDO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 4/D del 26.7.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 114/CGF del 18 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO A.C. SAN ZENO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DEL “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS N.O.I.F. EMESSA DALL’UFFICIO DEL LAVORO E PREMI F.I.G.C., IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.S. JUVE STABIA, RELATIVAMENTE AL CALCIATORE CAZZOLA RICCARDO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 4/D del 26.7.2012) Con reclamo in data 6.10.2012, la A.C. San Zeno ha impugnato la decisione della Commissione Vertenze Economiche di cui al Com. Uff. n. 4/D del 26.7.2012 di rigetto del reclamo avverso la certificazione in data 28.5.2012 dell’Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C. relativa alla quantificazione del premio alla carriera ex art. 99-bis N.O.I.F. richiesto dalla A.C. San Zeno con riferimento al debutto in seria A del calciatore Riccardo Cazzola. In particolare, la reclamante si duole del fatto che la C.V.E. ha ritenuto corretta la certificazione dell’Ufficio Lavoro e Premi che, nel riconoscere il premio per le Stagioni Sportive 2001/2002 e 2002/2003, ha poi negato la spettanza del premio relativo alla Stagione Sportiva 2003/2004 nella quale il calciatore, pur essendo tesserato per la A.C. San Zeno, era stato ceduto a titolo temporaneo dapprima alla A.C. Perugia e poi, nel corso della medesima stagione sportiva, alla S.S. Sambenedettese Calcio. Ad avviso della A.C. San Zeno, tanto l’Ufficio Lavoro e Premi, quanto la C.V.E., avrebbero errato, dal momento che, ai sensi dell’art. 99-bis N.O.I.F., il tesseramento è il solo requisito ad un tempo necessario ma anche sufficiente per la maturazione del diritto al premio al carriera. Il reclamo è infondato e non merita accoglimento. Correttamente, ad avviso di questa Corte, il premio relativo alla Stagione Sportiva 2003/2004, nella quale il calciatore Cazzola è stato tesserato della A.C. San Zeno ma dalla stessa altresì ceduto a titolo temporaneo prima alla A.C. Perugia e poi alla S.S. Sambenedettese, non è stato riconosciuto, atteso che il premio alla carriera annualmente dovuto ex art. 99-bis N.O.I.F. non presuppone soltanto, come assume la reclamante, l’esistenza di un valido tesseramento presso una società dilettantistica, ma anche e necessariamente l’attribuzione da parte di quest’ultima di una effettiva formazione al calciatore tesserato come giovane o giovane dilettante. Formazione che, in ragione della plurima cessione temporanea, la A.C. San Zeno pacificamente non ha impartito al calciatore Cazzola nella Stagione Sportiva 2003/2004, oggetto delle doglianze della reclamante. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. San Zeno di Verona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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