F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 31 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BOISFER RODRIGUE SEGUITO GARA CATANZARO/GUBBIO DEL 22.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 90/DIV del 24.12.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 31 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it
2. RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BOISFER RODRIGUE SEGUITO GARA CATANZARO/GUBBIO DEL 22.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 90/DIV del 24.12.2012)
La ricorrente ha presentato ricorso avverso la sanzione, giusta delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 90/div del 24.12.2012, della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore del Gubbio, Boisfer Rodrigue, seguito gara Catanzaro/Gubbio del 22.12.2012, per doppia ammonizione per condotta non regolamentare e per condotta scorretta verso un avversario; espulso, rivolgeva all'arbitro una frase offensiva. La Corte rileva che la Società ricorrente non ha presentato nei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva le motivazioni del ricorso. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Gubbio 1910 S.r.l. di Gubbio (Perugia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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