F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 31 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO DELL’U.S. SALERNITANA 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/U.S. SALERNITANA 1919 DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 22.1.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 31 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it
4. RICORSO DELL’U.S. SALERNITANA 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/U.S. SALERNITANA 1919 DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 22.1.2013)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 109/DIV del 22 gennaio 2013, a seguito della gara Aversa Normanna/Salernitana del 20 gennaio 2013, ha inflitto alla Salernitana 1919 S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 “perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e accendevano nel proprio settore diversi fumogeni e facevano esplodere alcuni petardi, senza conseguenze; gli stessi, più volte durante la gara, lanciavano sul terreno di gioco numerosi oggetti fra i quali alcuni seggiolini divelti dalla tribuna ed un sasso di notevole grandezza che cadevano sul terreno di gioco senza colpire; gli stessi nell’intervallo della gara tentavano di venire a contatto con l’opposta tifoseria verso la quale lanciavano numerosi oggetti; il pronto intervento delle forze dell’ordine evitava il contatto con l’opposta tifoseria; i medesimi tifosi aggredivano le forze dell’ordine provocando il ferimento di tre militari dell’arma dei carabinieri; si precisa che i più facinorosi tra i sostenitori, stimabili in una cinquantina agivano a volto coperto (ammenda con diffida, art. 18 comma c) C.G.S., obbligo risarcimento danni, se richiesti)”. La U.S. Salernitana 1919 S.r.l. - in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante Luciano Corradi, rappresentata e difesa dall’avv. Gian Michele Gentile, - ha proposto reclamo avverso detta sanzione evidenziando, in particolare, la sproporzione della sanzione inflitta alla Società ricorrente rispetto a quella inflitta alla Società ospitante (€ 2.500,00) ed ha chiesto la riduzione dell’ammenda in una misura almeno pari a quella inflitta alla Società di casa. Il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto. Dal rapporto dell’assistente sig. Francesco Disalvo, emerge che “al 15° minuto del 2° tempo richiamavo l’attenzione dell’arbitro a causa dei ripetuti oggetti lanciati dai tifosi all’interno del terreno di giuoco e nel campo per destinazione, ma soprattutto per segnalare il lancio di un sasso di notevole grandezza, tale da riempire il palmo di una mano che cadeva a circa cinque metri da me. Il suddetto sasso non era indirizzato verso di me. Nel momento in cui l’arbitro richiamava il capitano della Salernitana per far presente quanto accaduto, lui prontamente si prodigava, tanto è vero che il lancio di oggetti terminava immediatamente”. Il rapporto del Commissario di campo riporta che “dalla tribuna Romaniello, occupata dai tifosi ospiti della Salernitana venivano accesi e fatti esplodere n 10 petardi di fortissima entità …. Sempre dallo stesso settore, occupato dai tifosi ospiti della Salernitana, venivano accesi n° 8 fumogeni …. Sempre dallo stesso settore, occupato dai tifosi ospiti della Salernitana, tra il 1° ed il 2° tempo durante gli incidenti tra le due tifoserie, e tra la tifoseria della Salernitana e forze dell’ordine, venivano lanciati in campo contro le forze dell’ordine n° 2 sediolini, divelti dallo stesso settore e n° 10 bottigliette d’acqua semipiene ….. Tra il 1° ed il 2° tempo della partita all’altezza della cancellata di separazione tra il settore curva nord, occupato dai tifosi locali dell’Aversa Normanna ed il settore tribuna Romaniello, occupato dai tifosi ospiti della Salernitana si verificavano gravissimi incidenti per circa 5 minuti. Inizialmente le due tifoserie cercavano di venire a contatto, vista l’assenza delle forze dell’ordine, si distinguevano soprattutto i tifosi ospiti della Salernitana con lancio nell’altro settore di pietre, n° 3 ombrelli, n° 1 scopa, e con numerose cinghiate che cercavano di raggiungere l’altra tifoseria, la rimozione di un estintore che veniva portato vicino la cancellata, e l’accensione di una bocchetta antincendio con la fuoriuscita di liquido. Con l’arrivo di circa n° 10 agenti delle forze dell’ordine (Carabinieri), cominciavano gravi e violenti scontri fisici tra una cinquantina di ultras salernitani a volto coperto e gli agenti, si rilevavano da parte degli ultras gravi aggressioni con calci, pugni, e colpi con cinture. Lo sparo da parte degli agenti di numerosi lacrimogeni (anche in campo) placava finalmente la situazione che tornava lentamente alla normalità. Tutto questo è stato visto direttamente dal sottoscritto, mentre è stato riportato al sottoscritto che n° 3 agenti delle forze dell’ordine sono rimasti feriti. Dal 40’ al 45’ del primo tempo dalla tribuna bianca, occupata dai tifosi locali dell’Aversa, venivano rivolte verso il sottoscritto ripetutamente i seguenti insulti ‘Commissario sei una merda’; ‘Commissario sei uno stronzo’: “Commissario sei un figlio di puttana’; ‘Lega di merda’. Nel 2° tempo dal 15’ al 25’ dalla tribuna bianca, occupata dai tifosi locali dell’Aversa Normanna, venivano lanciati ripetutamente sputi ai tre calciatori riserve ospiti della Salernitana, che stavano effettuando il riscaldamento”. La relazione del Collaboratore della Procura Federale indica che “nell’intervallo alcune decine di tifosi dell’Aversa Normanna, presenti in curva nord, e un gruppo più nutrito di circa mille tifosi salernitani sistemati nella Tribuna Romaniello, cercavano il contatto fisico ma, impediti da una duplice barriera, si scambiavano lanci di ombrelli, accendini, cinghie e i tifosi della Salernitana, dopo aver sradicato una ventina di sediolini che lanciavano, senza colpire, verso la fazione opposta, nel tentativo di superare lo sbarramento, provocavano contusioni a un tenente dei carabinieri e a due militari dell’Arma presenti nella tribuna Romaniello. La polizia sparava due lacrimogeni per alleggerire la pressione e, al fischio d’inizio della ripresa, la situazione si era del tutto normalizzata”. Dal quadro fattuale come delineato dai richiamati rapporti, la sanzione irrogata alla Salernitana 1919 Srl appare del tutto congrua. In particolare, il comportamento dei sostenitori della Società deve ritenersi connotato da obiettiva ed elevata gravità in quanto si è concretato in una pluralità di condotte, ognuna di esse decisamente riprovevole, sfociata in violenti scontri con le stesse forze dell’ordine, al punto da
provocare il ferimento di tre militari dell’Arma dei Carabinieri. Alla reiezione del ricorso segue l’incameramento della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Salernitana 1919 di Salerno. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 31 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO DELL’U.S. SALERNITANA 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/U.S. SALERNITANA 1919 DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 22.1.2013)"