F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 31 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO DELL’A.C. REGGIANA 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ROSSI PAOLO SEGUITO GARA REGGIANA/CARPI DEL 14.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 15.1.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 31 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO DELL’A.C. REGGIANA 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ROSSI PAOLO SEGUITO GARA REGGIANA/CARPI DEL 14.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 15.1.2013) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 102/DIV del 15.1.2013, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Rossi Paolo tesserato in favore della società A.C. Reggiana 1919 S.p.A.. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Reggiana/Carpi disputato il 14.1.2013, il Rossi commetteva un atto di violenza nei confronti di un avversari, in reazione; dopo il provvedimento di espulsione rivolgeva all’arbitro una frase offensiva. Avverso tale provvedimento la società A.C. Reggiana 1919 S.p.A. ha ricorso innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 22.1.2013. La reclamante sostiene che la sanzione applicata dal Giudice Sportivo sia eccessiva e sproporzionata. Al riguardo, la ricorrente deduce, in primo luogo, che il contatto del calciatore Rossi Paolo con l’avversario sarebbe del tutto fortuito e “in ogni caso, minimo, come del resto dimostrato dall’atteggiamento del giocatore avversario che neanche si accorge di quanto sta avvenendo”. In secondo luogo, la ricorrente afferma che la frase rivolta all’Ufficiale di Gara, “se quella riportata in precedenza fosse quella effettiva, non è certo da ritenere offensiva, probabilmente inappropriata e irriguardosa, ma comprensibile, seppur non giustificabile, dal fatto che il nostro giocatore è rimasto del tutto sorpreso dalla immotivata e assurda espulsione, al ventesimo minuto di gioco, in una partita importante”. Nessuno degli argomenti prospettati dalla reclamante merita condivisione. Il referto dell’arbitro indica con chiarezza che il calciatore Rossi Paolo, dopo aver subito un fallo di gioco, “compiva una reazione, colpendo da terra con un calcio il fondo schiena del calciatore avversario”. Sempre secondo il rapporto arbitrale, il Rossi, “a seguito dell’espulsione rivolgeva al sottoscritto la seguente frase ‘stai rovinando la partita, testa di c…..”. Risulta palese, quindi, la sussistenza di entrambi i fatti ascritti al tesserato della Reggina: tanto il comportamento violento nei confronti di un avversario, quanto la condotta offensiva nei confronti dell’arbitro. In definitiva, quindi, il ricorso deve essere respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Reggiana 1919 S.p.A. di Reggio Emilia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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