F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 31 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 8. RICORSO DELL’U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. SCIENZA GIUSEPPE SEGUITO GARA FERALPISALÒ/CREMONESE DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 22.1.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 31 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 8. RICORSO DELL’U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. SCIENZA GIUSEPPE SEGUITO GARA FERALPISALÒ/CREMONESE DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 22.1.2013) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 109/DIV del 22.1.2013, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al signor Scienza Giuseppe allenatore della società U.S. Cremonese S.p.A.. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Ferlapisalò/Cremonese disputato il 20.1.2013, il Scienza aveva tenuto un comportamento offensivo verso la terna Arbitrale. Avverso tale provvedimento la società U.S. Cremonese S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 22.1.2013. La ricorrente sostiene che i fatti addebitati al tecnico Giuseppe Scienza, pur irriguardoso nei confronti della terna arbitrale, “non integrano quel comportamento ingiurioso e/o minaccioso che può giustificare l’elevata sanzione irrogata dal Giudice Sportivo”. Inoltre, non si sarebbe considerata la episodicità e la unicità dell’accadimento, non seguito da altri atteggiamenti minatori o provocatori. A dire della reclamante, le parole dell’allenatore erano volte unicamente a criticare l’operato della terna arbitrale in un momento di particolare concitazione. La tesi difensiva della ricorrente non è persuasiva. La relazione dell’assistente arbitrale, Sig. Santoro Antonino, indica con chiarezza che il Sig. Scienza, “uscendo dall’area tecnica per protestare, gridava ‘ma state attenti, c…., figli di p….., state rovinando una partita”. Si tratta di frasi obiettivamente offensive, palesemente indirizzate alla terna arbitrale. Pertanto, la sanzione applicata dal giudice sportivo risulta correttamente adeguata alla concreta entità del fatto accertato. In definitiva, quindi, il ricorso deve essere respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Cremonese S.p.A. di Cremona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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