F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 31 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 9. RICORSO DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SORBO FEDERICO SEGUITO GARA PRATO/ESPERIA VIAREGGIO DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 22.1.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 31 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 9. RICORSO DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SORBO FEDERICO SEGUITO GARA PRATO/ESPERIA VIAREGGIO DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 22.1.2013) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, on la decisione pubblicata tramite il Comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione sopra riportata. La decisione veniva assunta in conseguenza dei comportamenti scorretti posti in essere dal calciatore Federico Sorbo a seguito della gara di Campionato Serie C1 contro la A.C. Prato, disputata fuori casa in data 20 gennaio 2013, il quale, tenendo un comportamento decisamente contrario ai doveri di correttezza, tale risultante dal referto arbitrale, a fine gara, entrando nello spogliatoio, profferiva al direttore di gara frasi fortemente ingiuriose, connotate da turpiloquio decisamente offensivo, al punto che l’arbitro si è visto costretto ad allontanarsi tempestivamente a mezzo di un’auto messa a disposizione del sodalizio ospitante. Sul comportamento del calciatore, non convince in alcun modo la giustificazione contenuta nel reclamo, trattandosi di una evidente ricostruzione dei fatti poco credibile, specialmente sotto il profilo della chiara destinatarietà delle offese rivolte all’arbitro. La sanzione comminata si rivela pertanto adeguata e come tale deve essere dunque confermata.Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Esperia Viareggio S.r.l. di Viareggio (Lucca). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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