F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 14 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 2) RICORSO CALC. ZAPPINO MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/LATINA DEL 3.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 132/DIV del 5.3.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 14 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 2) RICORSO CALC. ZAPPINO MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/LATINA DEL 3.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 132/DIV del 5.3.2013) Con ricorso ritualmente proposto il Sig. Zappino Massimo, tesserato in favore del Frosinone Calcio S.r.l., ha impugnato la decisione (Com. Uff. 132/DIV del 5.3.2013) con la quale il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, seguito gara Latina/Frosinone del 3.3.2013 ha irrogato la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara “perché al termine della gara, tolta la divisa, indossava una maglietta con impressa sulle spalle una espressione oltraggiosa e provocativa (“Pontino Bastardo”) nei confronti della tifoseria della squadra avversaria, avvicinandosi con fare provocatorio al settore riservato a questi ultimi”. Con motivi scritti il ricorrente eccepiva la mancanza di volontarietà in relazione alla condotta antigiuridica, la mancanza di conseguenze derivanti dalla stessa in specie per problemi di ordine pubblico, l’incongruenza tra gli atti ufficiali e la decisione gravata ed infine, il suo pentimento. Concludeva, infine, chiedendo la riduzione fino al presofferto o, in subordine la riduzione nella misura di giustizia. Alla seduta del 14.3.2013 fissata davanti alla C.G.F.- II Sezione Giudicante – nessuno è comparso per il ricorrente. Il proposto ricorso è parzialmente fondato per quanto di ragione. Osserva, infatti, questa Corte, seppur non condividendo l’assunto di mancanza di volontarietà della condotta sanzionata, che il comportamento posto in essere dal ricorrente, peraltro privo di conseguenze per l’ordine pubblico, ed il pentimento poi manifestato dallo stesso, consentono una riduzione della squalifica come da dispositivo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal calciatore Zappino Massimo riduce la sanzione della squalifica inflitta a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it