F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 14 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 4) RICORSO A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE 1^ DIVISIONE, ANDRIA BAT/BENEVENTO DEL 3.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 132/DIV del 5.3.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 14 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it
4) RICORSO A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE 1^ DIVISIONE, ANDRIA BAT/BENEVENTO DEL 3.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 132/DIV del 5.3.2013)
Con il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 132/DIV del 5.3.2013 gara Andria Bat S.r.l./Benevento del 3.3.2013) era comminata alla società l’ammenda di € 3.500,00 per condotta gravemente antisportiva, in quanto era interrotto il servizio di raccatta palle allo scopo di innervosire la squadra avversaria e inoltre perché persona non identificata, ma riconducibile alla società rivolgeva all’arbitro reiterate frasi offensive durante e al termine della gara. Avverso tale decisione proponeva reclamo la società Andria Bat sostenendo l’eccessività della sanzione. Il reclamo è infondato: infatti l’episodio dell’interruzione del servizio raccattapalle costituisce senza dubbio manifestazione di slealtà e di spirito antisportivo; d’altra parte non può dubitarsi della portata offensiva delle parole pronunciate nei confronti dell’arbitro (“Bravo hai rovinato la partita, è colpa vostra! C….. devi fischiare, sei una testa di c…..) riportate testualmente nel referto del direttore di gara. Pertanto il reclamo deve essere rigettato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Andria Bat di Andria (Barletta-Andria-Trani). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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