F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 14 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 5) RICORSO A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. COSCO VINCENZO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE 1^ DIVISIONE, ANDRIA BAT/BENEVENTO DEL 3.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 132/DIV del 5.3.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 14 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it
5) RICORSO A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. COSCO VINCENZO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE 1^ DIVISIONE, ANDRIA BAT/BENEVENTO DEL 3.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 132/DIV del 5.3.2013)
Con il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 132/DIV del 5.3.2013 gara Andria Bat S.r.l./Benevento del 3.3.2013) era comminata all’allenatore dell’Andria signor Vincenzo Cosco la sanzione della squalifica di 2 gare effettive per comportamento offensivo tenuto verso l’arbitro al termine della gara. Proponeva reclamo avverso tale provvedimento la società sostenendo l’eccessività della sanzione in quanto le frasi pronunciate non integravano una vera e proprio offesa. In realtà la portata ingiuriosa delle espressioni pronunciate dal signor Cosco (“sei scandaloso hai rovinato la partita”), reiterate peraltro nel tunnel che porta agli spogliatoi (“devi avere più personalità, hai rovinato la partita dovevi aver coraggio dovevi fischiare quel rigore”) non può revocarsi in dubbio, andando ben oltre il limite di una mera e civile critica all’operato dell’arbitro. Pertanto il reclamo deve essere rigettato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Andria Bat di Andria (Barletta-Andria-Trani). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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