F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 15 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. ISCHIA ISOLA VERDE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PUTEOLANA/ISCHIA DEL 19.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 del 6.2.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 15 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. ISCHIA ISOLA VERDE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PUTEOLANA/ISCHIA DEL 19.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 del 6.2.2013) Nel corso della gara Puteolana Internapoli/Ischia IsolaVerde (conclusasi con il risultato di 0-2) del 19.01.2013 l’arbitro espelleva, al 19° del secondo tempo, il n. 4 della Puteolana, Cconte Marco per doppia ammonizione. Con nota del 21.1.2013 veniva proposto preannuncio di reclamo da parte della società Puteolana cui facevano seguito, in data 23.1.2013, i motivi. La Società evidenziava che il calciatore Conte non era mai stato in precedenza ammonito al 26° del primo tempo per fallo – così come refertato dall’arbitro – e che detto elemento era confermato dall’osservatore arbitrale. Conseguenzialmente l’espulsione, effettuata per doppia ammonizione, avrebbe concretizzato un errore tecnico tale da comportare la ripetizione della gara. A supporto dell’impugnazione venivano tra l’altro prodotti due dvd nonché copia del rapporto dell’osservatore arbitrale. Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n 98 del 6.2.2013), esaminati gli atti e visto che il direttore di gara con supplemento di rapporto aveva confermato il referto, riteneva opportuno utilizzare i mezzi di prova messi a disposizione dalla parte a mezzo visione dei filmati contenuti nei dvd prodotti e, all’esito, accoglieva il reclamo così dichiarando l’irregolarità della gara e disponendone la ripetizione. Proponeva impugnazione la Società Ischia Isola Verde evidenziando che la decisione era frutto di un errore in quanto era stato utilizzato un documento televisivo in spregio dell’art. 35, comma 1, punto 1.2, che limitava il ricorso a siffatto rimedio solo nell’ipotesi in cui esso fosse finalizzato all’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati. In sostanza, nella fattispecie, non era possibile, secondo la reclamante, l’esame del filmato da parte del Giudice Sportivo in quanto ciò sarebbe stato in antitesi con la chiara previsione normativa che limitava siffatta operazione ad un ben preciso ed individuato fine. Veniva citata altresì una precedente pronuncia di questa Corte emessa su fattispecie analoga. Ciò premesso ritiene questa Corte che l’impugnazione è fondata. La possibilità dell’utilizzo dello strumento televisivo è espressamente prevista dalla vigente normativa nelle ipotesi in cui siano accaduti fatti sfuggiti – ovvero erroneamente percepiti – agli ufficiali di gara, ma solo nelle ipotesi ed al limitato fine della irrogazione di sanzioni disciplinari. Così come chiaramente statuito nel precedente di questa Corte (cfr. Com. Uff. n. 181 del 28.2.2012) – richiamato dalla reclamante – da cui non vi sono ragioni per discostarsi ed a cui per brevità viene altresì fatto rinvio, mai potrà farsi ricorso alla c.d. “prova televisiva” per finalità diverse da quelle previste espressamente ed al limitato fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati. Questo a prescindere dal dato testuale che, costituendo una deroga al principio generale ha connotati di specialità mai così conseguenzialmente analogicamente estensibili, risponde altresì ad una logica corrente in base alla quale le riprese televisive comunque non possono inficiare il risultato del campo in presenza appunto delle attestazioni degli ufficiali di gara. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Ischia Isola Verde di Ischia annulla la delibera impugnata, ripristinando il risultato conseguito sul campo di 0-2 nella gara sopraindicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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