F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 15 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO CALC. ARCIDIACONO SALVATORE CARMELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 3467/335 PF12-13/SP/BLP DEL 7.12.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 4.2.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 15 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO CALC. ARCIDIACONO SALVATORE CARMELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 3467/335 PF12-13/SP/BLP DEL 7.12.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 4.2.2013) Con atto in data 11.2.2013, il sig. Salvatore Carmelo Arcidiacono ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 64/CDN del 4.2.2013, con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, è stata inflitta nei confronti dell’odierno istante la sanzione della squalifica di mesi 6. Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente inammissibile, atteso che la Società ricorrente non ha provveduto, per come previsto dal combinato disposto degli articoli 33.5 e 37.1. C.G.S., ad inviare copia dei motivi di ricorso alla Procura Federale atteso che il procedimento, definito con la decisione della C.D.N., ha preso avvio su deferimento del predetto Organo requirente. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calciatore Arcidiacono Salvatore. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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