F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 15 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO U.S. SAMBENEDETTESE 2009 SSD ARL AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 2.000,00; – OBBLIGO DI DISPUTA DI 2 GARE A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE 2009 SSDARL/ MACERATESE S.R.L. S.D. DEL 24.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 110 del 27.2.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 15 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO U.S. SAMBENEDETTESE 2009 SSD ARL AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 2.000,00; - OBBLIGO DI DISPUTA DI 2 GARE A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE 2009 SSDARL/ MACERATESE S.R.L. S.D. DEL 24.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 110 del 27.2.2013) Con atto spedito in data 5.3.2013, la società U.S. Sambenedettese 2009 S.S.D. a r.l., proponeva reclamo, con contestuale richiesta di trattazione d’urgenza ex art. 37 C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 110 del 27.2.2013) con la quale era stata irrogata alla società reclamante l’ammenda pari ad € 2.000,00 con l’obbligo di disputare n. 2 gare a porte chiuse a seguito dei fatti verificatisi in occasione della gara Sambenedettese / Maceratese del 24.2.2013. Il Giudice Sportivo assumeva tale decisione per avere i sostenitori della Sambenedettese “acceso un fumogeno nel proprio settore e, durante lo svolgimento della gara, lanciato in direzione di un assistente arbitrale e dei calciatori della squadra ospite quaranta contenitori di caffè Borghetti; sanzione così determinata in considerazione della estrema gravità del comportamento dei propri sostenitori, gravità da valutarsi congiuntamente ai fatti di cui ai Com. Uff. nn. 19, 27, 37, 39, 45 e 90 (alcuni dei quali concretatisi nel lancio di oggetti e nella utilizzazione di materiale pirotecnico) ….”. Con il proprio reclamo, la società chiedeva, in via preliminare, la trattazione d’urgenza del ricorso ai sensi dell’art. 37 C.G.S.; in via principale e nel merito, la riforma integrale della decisione con l’annullamento delle sanzioni comminate; in via subordinata, la riduzione della sanzione con la previsione della sola ammenda pecuniaria in misura ridotta e/o la riduzione ad una sola gara (delle due comminate) da disputarsi a porte chiuse. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. Preliminarmente la Corte ritiene che debba essere dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, la richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S. Essa, infatti, formulata nello stesso atto di reclamo, è con esso pervenuta solo in data 5.3.2013, e quindi ben oltre il termine stabilito dalla citata disposizione (entro le ore 12.00 del giorno feriale seguente a quello in cui è stato pubblicato il comunicato ufficiale relativo alla decisione del giudice di primo grado). Nel merito, si rileva come la società Sambenedettese non fornisca elementi tali da smentire la ricostruzione dei fatti riportata negli atti ufficiali di gara circa il comportamento tenuto dai propri sostenitori in occasione della gara Sambenedettese/Maceratese del 24.2.2013. La stessa società, peraltro, nel proprio reclamo, non rinnega affatto l’effettiva verificazione dei fatti contestati, ma si limita, da una parte, a rivendicare di avere adottato modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire e reprimere comportamenti simili a quelli in concreto verificatisi e comunque a garantire la sicurezza pubblica; dall’altra, ad affermare la particolare tenuità degli episodi in questione. Ebbene, sotto il profilo della rilevanza eventualmente da attribuire, ai fini dell’applicazione delle attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S., alle iniziative che la società reclamante asserisce di avere assunto nel caso specifico per prevenire e reprimere i fatti contestati, si rileva come dal rapporto dell’Assistente arbitrale (al quale deve essere attribuito valore di prova privilegiata anche per quel che riguarda i comportamenti dei sostenitori ai sensi dell’art. 29 C.G.S. a norma del quale “I Giudici sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati … sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all’art. 35”) risulti che il lancio dei contenitori di caffè, “dal settore dello stadio occupato dai tifosi della società Sambenedettese” verso lo stesso Assistente ed i calciatori della Maceratese, venne reiterato “per tutta la durata della gara”; con ciò consentendo di apprezzare la particolare intensità dell’episodio e di escludere in radice che le iniziative di prevenzione e repressione, anche qualora siano state effettivamente intraprese dalla società, siano state efficaci ed idonee al raggiungimento dello scopo. In ordine poi all’entità della sanzione irrogata alla società ricorrente, si reputa che essa sia stata determinata correttamente rilevando nel caso di specie la recidiva e la precedente diffida (Com. Uff. nn. 19, 27, 37, 39, 45 e 90) ai sensi degli artt. 12, commi 3 e 6, e 14, comma 2, C.G.S. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Sambenedettese 2009 S.S.D. A.R.L. di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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