F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 219/CGF del 22 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. BUCCI CANDIDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, ISERNIA FOOTBALL CLUB/OLYMPIA AGNONESE DEL 2.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 73 del 6.3.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 219/CGF del 22 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. BUCCI CANDIDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, ISERNIA FOOTBALL CLUB/OLYMPIA AGNONESE DEL 2.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 73 del 6.3.2013) Con atto, spedito in data 8.3.2013, il sig. Bucci Candido, tesserato in favore della società Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D. preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 73 del 6.3.2013) con la quale, a seguito della gara Isernia Football Club/Olympia Agnonese, disputatasi in data 2.3.2013 e valida per il Campionato Nazionale Juniores, era stata irrogata al ricorrente la squalifica per 5 giornate effettive di gara. A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 8.3.2013, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, il sig. Bucci faceva pervenire, in data 13.3.2013, atto di ricorso. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato Nei motivi di ricorso, il ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento particolarmente ingiurioso, e per di più reiterato, tenuto nei confronti del Direttore di gara; comportamento, la cui gravità giustifica anche l’entità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Bucci Candido e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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