F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 219/CGF del 22 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO S.S. MONOSPOLIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. STRAMBELLI NICOLA SEGUITO GARA MONOSPOLIS/ISCHIA ISOLAVERDE DEL 10.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 13.3.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 219/CGF del 22 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO S.S. MONOSPOLIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. STRAMBELLI NICOLA SEGUITO GARA MONOSPOLIS/ISCHIA ISOLAVERDE DEL 10.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 13.3.2013) Con atto del 19.3.2013, la S.S. Monospolis S.r.l. ha impugnato la delibera, pubblicata su Com. Uff. n. 119 del 13.3.2013, con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto al Sig. Strambelli Nicola la squalifica per 2 gare effettive “per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario a gioco fermo”, nel corso della partita disputata tra la stessa e Ischia Isolaverde a r.l.. La reclamante denuncia l’illegittimità della sanzione perché si sarebbe verificato un errore nell’individuazione della persona alla quale sarebbe ascrivibile l’intervento falloso che, laddove la stessa fosse confermata, poiché naturale evoluzione di un movimento dinamico, non poteva considerarsi commesso a gioco fermo ma in movimento, attesa la quasi simultaneità tra il fischio del direttore di gara e l’evento sanzionato. Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. La lettura degli atti e dei referti di gara, attesa la essenzialità della descrizione, non lasciano margini di apprezzamento tali da ritenere che sia stato commesso un errore nella individuazione del soggetto autore dell’intervento falloso, rendendo peraltro inammissibile ed irrituale la richiesta di utilizzo delle immagini prodotte, che non possono trovare ingresso nel procedimento attesi i limiti e le garanzie di cui all’art. 35 C.G.S.. Relativamente, invece, alla deduzione avente ad oggetto la diversa valutazione del momento temporale nel quale è stato commesso l’intervento, la tesi, per quanto suggestiva, non è condivisibile, atteso che la condotta posta in essere, per specificità e modalità, esorbita comunque dalla contestualità dinamica e dallo sviluppo naturale del movimento atletico integrando la condotta contestata, che ben può assumere anche profili violenti ancorché non abbia avuto conseguenze, e rendendo comunque irrilevante il momento della sua commissione. Infine, è opportuno considerare che la sanzione è insuscettibile di riduzione, attesone l’inserimento nel novero di quelle condotte di cui all’art. 19, comma 4, C.G.S., che prevedono, nel minimo edittale, la misura applicata al Sig. Strambelli, a prescindere da naturali e specifiche valutazioni di congruità e di correlazione con le fattispecie alle quali è effettivamente riferibile. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Monospolis di Monopoli (Bari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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