F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 05 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 295/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO S.S.D. SAN NICOLO’ CALCIO TERAMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PARIS VINICIO SEGUITO GARA SSD SAN NICOLÒCALCIO TERAMO SRL/SS MACERATESE DEL 23.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 126 del 26.3.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 05 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 295/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it
2. RICORSO S.S.D. SAN NICOLO’ CALCIO TERAMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PARIS VINICIO SEGUITO GARA SSD SAN NICOLÒCALCIO TERAMO SRL/SS MACERATESE DEL 23.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 126 del 26.3.2013)
Con reclamo del 2.4.2013, la S.S.D. S. Nicolocalcio Teramo S.r.l. ha impugnato la delibera, pubblicata su Com. Uff. n. 126 del 26.3.2013, con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha squalificato per 5 gare effettive il calciatore Paris Vinicio “per avere colpito volontariamente con una pallonata alla caviglia il Direttore di gara mentre quest’ultimo notificava un provvedimento disciplinare ad un proprio compagno di squadra”, in occasione della gara S. Nicolocalcio Teramo S.r.l./S.S. Maceratese del 22.3.2013. La reclamante esclude la natura volontaria dell’azione posta in essere, asserendo che la stessa sia stata ascrivibile esclusivamente al caso, e denuncia l’erroneità della delibera nella parte in cui il Giudice Sportivo la riconosce come tale, non desumibile, a detta della stessa, da alcun riferimento contenuto nel referto. Il reclamo è infondato in quanto il Direttore di Gara, con integrazione di referto del 25.3.2013, ha precisato chiaramente l’intenzionalità del gesto posto in essere dal calciatore che, per le modalità di attuazione, ha determinato l’applicazione di una sanzione più che congrua da parte del Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal S.S.D. San Nicolò Calcio Teramo di San Nicolò a Tordino (Teramo) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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