F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 05 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 295/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GINNASTICA E CALCIO SORA/SAN BASILIO PALESTRINA DEL 16.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 81 del 18.3.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 05 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 295/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GINNASTICA E CALCIO SORA/SAN BASILIO PALESTRINA DEL 16.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 81 del 18.3.2013) La A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 81 del 18.3.2013 con la quale è stata comminata la sanzione della ammenda di € 1.000,00 “per avere, propri sostenitori posizionati in tribuna ed identificati in quanto indossanti indumenti con i colori sociali, a seguito dell’espulsione di un proprio calciatore, rivolto espressioni offensive all’indirizzo del Direttore di gara e di un A.A.” e per “avere, inoltre, consentito a circa 15 persone non autorizzate di sostare indebitamente davanti gli spogliatoi al rientro della terna arbitrale” e “per avere, un proprio tesserato non identificato, al termine della gara rivolto espressioni ingiuriose ed offensive all’indirizzo dei calciatori avversari cagionando, di fatto, una rissa con un calciatore della squadra avversaria”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione dell’ammenda comminata con la riforma del provvedimento impugnato la ricorrente ha dedotto argomentazioni in fatto e in diritto. In particolare ha sostenuto che vi erano stati il travisamento dei fatti nel referto della terna arbitrale, la estraneità a parte dei fatti contestati e comunque la eccessività della squalifica comminata. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto. Esso infatti, come da documentazione in atti, risulta spedito nove giorni dopo il comunicato ufficiale mentre, ai sensi dell’art. 37 comma 1 C.G.S., il ricorso deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora di Sora (Frosinone) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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