F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 05 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 295/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO U.S.D. NOVESE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAMUSSI ANDREA SEGUITO GARA U.S.D. NOVESE S.R.L./DERTHONA F.B.C. DEL 17.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 122 del 20.3.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 05 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 295/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it
4. RICORSO U.S.D. NOVESE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAMUSSI ANDREA SEGUITO GARA U.S.D. NOVESE S.R.L./DERTHONA F.B.C. DEL 17.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 122 del 20.3.2013)
Con atto, spedito in data 26.3.2013, la Società U.S.D. Novese S.r.l. ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 122 del 20.3.2013 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara U.S.D. Novese/Derhtona F.B.C., disputatasi in data 17.3.2013, era stata irrogata, nei confronti del calciatore, Camussi Andrea, la squalifica per 4 giornate effettive di gara. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato. Con i motivi di ricorso, la Società ricorrente contesta esclusivamente l’entità della sanzione, chiedendo una congrua riduzione della stessa. In merito, questa Corte reputa che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sia del tutto congrua rispetto alla particolare gravità delle condotte poste in essere dal calciatore, Camussi Andrea; questo ultimo, infatti, ha rivolto nei confronti di un calciatore avversario un’espressione gravemente ingiuriosa e minacciosa usando, inoltre, violenza nei confronti dello stesso; tale deve considerarsi, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, lo sputo che, peraltro, ha attinto il calciatore avversario. Per questi motivi la C.G.F. respinte il ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. Novese S.r.l. di Novi di Modena (Modena) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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