F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 05 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 295/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO LE SANZIONI: – DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO 0-3; – DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA; – DELL’AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, CIVITAVECCHIA 1920/GINNASTICA E CALCIO SORA DEL 23.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 25.3.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 05 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 295/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO LE SANZIONI: - DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO 0-3; - DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA; - DELL’AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, CIVITAVECCHIA 1920/GINNASTICA E CALCIO SORA DEL 23.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 86 del 25.3.2013) La A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 86 del 25.3.2013 con la quale ha deliberato, avendo “rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della società A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora entro il tempo regolamentare di attesa”, “visti gli artt. 17 C.G.S. e 53 N.O.I.F.”, e “considerato che non risulta provata la causa della mancata presentazione”, di comminare alla stessa “la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 1.000,00 quale prima rinuncia”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento integrale della decisione assunta dal Giudice Sportivo e, per l’effetto, la ripetizione della gara a data da stabilire, il ripristino del punto in classifica e l’annullamento dell’ammenda inflitta la ricorrente ha dedotto argomentazioni in fatto e in diritto. In particolare ha sostenuto che la mancata presentazione alla gara è stata provocata da causa non imputabile alla ricorrente, nella specie essendosi guastato il mezzo di trasporto utilizzato per il trasferimento, come comprovato da documentazione allegata proveniente dalla Polizia Municipale del Comune di Isola del Liri. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto. Esso infatti, come da documentazione in atti, risulta inoltrato per raccomandata anticipata via fax il 29/3 u.s., ovvero quattro giorni dopo il comunicato ufficiale mentre, ai sensi dell’art. 37 comma 7 C.G.S., i reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo proposti con riferimento alle ultime quattro gare della fase regolare, alle gare di play off e alle gare della fase finale del Campionato Nazionale Juniores 2012/2013 devono farsi con procedura d’urgenza e quindi pervenire entro le ore 12,00 del giorno feriale successivo a quello in cui è stato pubblicato il Comunicato Ufficiale relativo alla decisione del giudice di primo grado . Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora di Sora (Frosinone) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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