F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 241/CGF del 12 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO CELANO F.C. MARSICA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GRANAIOLA MARCO SEGUITO GARA CELANO F.C. MARSICA SPA./TERMOLI CALCIO 1920 DEL 13.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 120 del 14.3.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 241/CGF del 12 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO CELANO F.C. MARSICA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GRANAIOLA MARCO SEGUITO GARA CELANO F.C. MARSICA SPA./TERMOLI CALCIO 1920 DEL 13.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 120 del 14.3.2013) Con ricorso del 26.3.2013, la Celano Football Club Marsica ha impugnato la delibera (pubblicata su Com. Uff. n. 120 del 14.3.2013) con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Società la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 con diffida per avere propri sostenitori, nel corso del secondo tempo, tentato di entrare sul terreno di gioco scuotendo con violenza il cancello di accesso, senza riuscire nell’intento grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine. Per avere al termine della gara, persone non identificate, ma chiaramente riconducibili alla società, indebitamente presenti nello spazio antistante gli spogliatoi, accerchiato l’arbitro ed uno dei suoi assistenti e rivolto insulti. Una di dette persone, qualificatasi presidente della società, si rivolgeva agli ufficiali di gara con gesto irridente (applauso) e profferiva all’indirizzo dei medesimi espressioni gravemente minacciosa (“vi ammazzo tutti e tre”). Soltanto grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine l’Arbitro ed i suoi assistenti riuscivano a fare rientro nel loro spogliatoio e, dopo circa un’ora dal termine della gara, lasciavano l’impianto sportivo scortati dalla Polizia a causa di assembramento ostile di sostenitori della squadra ospitante che continuavano a lanciare insulti e minacce contro di loro. La reclamante ha impugnato, altresì, la parte della delibera con la quale il GS ha inflitto al Sig. Marco Granaiola la sanzione sportiva della squalifica per 10 gare effettive, per avere, subito dopo la convalida di una rete realizzata dalla squadra avversaria, rivolto espressioni gravemente offensive al direttore di gara contro il quale lanciava uno sputo che attingeva l’ufficiale di gara sul braccio destro. Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 19, IV co., lett. a) e d) C.G.S.. Alla riunione del 12.4.2013, i procedimenti venivano separati in quanto con l’impugnazione promossa la Società ha inteso censurare distinti provvedimenti aventi ad oggetto sanzioni non omogenee, per cui il presente prosegue per la decisione su quelle inflitte al calciatore tesserato. La reclamante invoca la totale estraneità del Sig. Granaiola ai fatti allo stesso contestati e, a detta della stessa, mai accaduti, motivi per cui chiede acquisizione di prova TV, producendo i fotogrammi relativi al frangente temporale all’esito del quale è stata comminata l’espulsione. Il reclamo è infondato a va pertanto rigettato, non risultando peraltro ammissibile l’acquisizione della prova TV in ragione della chiara assenza di quelle garanzie tecniche e documentali richieste dall’art. 34 C.G.S.. Nel merito, la descrizione dei fatti che hanno portato all’espulsione del Sig. Granaiola – nonché di quella conseguenziale e pressoché contestuale del Sig. Antonelli, capitano, non oggetto di impugnazione – non lascia margini interpretativi né si presta alla mera negazione di quanto accaduto, a parte la natura probatoria privilegiata degli atti di cui all’art. 31 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Celano F.C. Marsica S.p.A. di Celano (L’Aquila) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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