F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 241/CGF del 12 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. CEREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BONFÀ NICOLA SEGUITO GARA TAMAI/CEREA DEL 24.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 126 del 26.3.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 241/CGF del 12 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it
3. RICORSO A.S.D. CEREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BONFÀ NICOLA SEGUITO GARA TAMAI/CEREA DEL 24.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 126 del 26.3.2013)
Vista la decisione impugnata;
visti tutti gli atti;
considerato che:
- il detto calciatore veniva espulso al 44’ del secondo tempo;
- nel rapporto dell’arbitro signor Davide Curti viene detto che:
a) il calciatore Nicola Bonfà “a gioco fermo, al fine di velocizzare la ripresa di gioco, cercava di strappare il pallone dalle mani del n. 8 Nonis Renzo (soc. Tamai), colpendo quest’ultimo con le mani sul petto, spintonandolo in modo non violento, facendolo indietreggiare di qualche metro, appoggiandogli una mano sul volto”;
b) “successivamente, il n. 8 Nonis…, reagendo, colpiva anche egli il n. 2 Bonfà…con uno spintone non violento, appoggiandogli poi una mano sul collo e facendolo indietreggiare di qualche metro”;
c) “i due calciatori venivano poi prontamente separati dai propri compagni di squadra e, alla notifica del provvedimento disciplinare, abbandonavano ambedue il terreno di gioco senza ulteriori conseguenze”;
- la sanzione irrogata è così motivata: “per avere colpito con entrambe le mani il petto e, spintonandolo, posto la mano sul collo di un calciatore avversario facendolo indietreggiare di qualche metro”;
- la società ricorrente sostiene che la condotta del proprio calciatore non potrebbe essere inquadrata come condotta violenta di cui all’art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S., anche a causa della mancanza di conseguenze dannose a carico del calciatore avversario, qualificandosi semmai come comportamento antisportivo; e chiede, conseguentemente, la riduzione della squalifica inflitta da 3 a 2 giornate effettive di gara;
ritenuto che:
- il Codice di Giustizia Sportiva prevede la sanzione minima della squalifica per 3 giornate “in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti” (art. 19, comma 4, lett. b), mentre prescrive la sanzione minima di due giornate “in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara” (art. 19, comma 4, lett. a);
- in considerazione delle peculiari circostanze dell’accaduto così come descritte nel rapporto dell’arbitro - nel quale si attesta il carattere non violento del comportamento di entrambi i calciatori coinvolti - quanto commesso dal calciatore della società ricorrente non configura una “condotta violenta” ma solo una “condotta gravemente antisportiva”;
- in conclusione, il ricorso deve essere accolto e, in riforma della decisione impugnata, la sanzione della squalifica irrogata va ridotta a due gare, con la conseguente restituzione della tassa; Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Cerea di Cerea (Verona) riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Bonfà Nicola a 2 giornate effettive di gara. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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