F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 09 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.C. RENATE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAVALLI GABRIELE SEGUITO GARA RENATE/ALESSANDRIA DEL 28.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 159/DIV del 30.4.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 09 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO DELL’A.C. RENATE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAVALLI GABRIELE SEGUITO GARA RENATE/ALESSANDRIA DEL 28.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 159/DIV del 30.4.2013)
Con preannuncio di reclamo, pervenuto via fax, del 1 maggio scorso, l’A.C. Renate S.r.l., in persona del suo presidente, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico descritta in epigrafe, facendo ritualmente seguire i motivi in data 8 maggio 2013. Istruito il ricorso, è stata fissata l’odierna discussione, alla quale ha partecipato, per la reclamante, la dott.ssa Casini, in sostituzione dell’avv. Di Cintio. Nella memoria in atti, confermata dalla rappresentante all’odierna riunione, l’A.C. Renate contrasta la decisione con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Gabriele Cavalli la squalifica per 3 giornate di gara per “comportamento reiteratamente offensivo verso l’arbitro al termine della gara” consistito nella prolungata, offensiva contestazione di una decisione tecnica assunta dal direttore di gara. A sostegno della richiesta di annullamento della sanzione oppure, in subordine, di riduzione della stessa, la reclamante ha invocato la sussistenza, di circostanze esimenti o almeno attenuanti, delle quali chiede la valutazione, ai sensi dell’art. 19 C.G.S. trattandosi, in tesi, di comportamento susseguente ad un atteggiamento di protesta, sicuramente censurabile ma comprensibile per la tensione emotiva “strettamente e direttamente collegabile alla effettiva realizzazione del rigore da parte della compagine avversaria nei minuti finali…”.
In ogni caso si reputa eccessivamente onerosa la sanzione inflitta, avendo Il giocatore tenuto, successivamente all’espulsione decretata, un comportamento “corretto e collaborativo” e se ne chiede, in via subordinata alla richiesta di riduzione, la sua parziale commutazione in ammenda. La Corte visto il referto arbitrale e valutate attentamente le circostanze ivi riportate, nonché le motivazioni difensive rappresentate, ritiene che il reclamo non possa essere accolto.
Non può essere posto in dubbio, in primo luogo, che il calciatore Cavalli abbia deliberatamente avvicinato l’arbitro alla fine della gara al solo scopo di insultarlo pesantemente e non, come riferito nel ricorso, manifestare una protesta ancorché definita “un’esagerata reazione ad un fatto di gioco”: l’incontro era terminato da alcuni minuti e non vi era ragione alcuna di perpetuare le dissonanti valutazioni verosimilmente già espresse all’arbitro al momento dell’assunzione della decisione tecnica. La società reclamante vorrebbe poi, accreditare la tesi che quello del Cavalli sia stato un “colorito e deprecabile sfogo, esternato, purtroppo, in prossimità dell’arbitro…” Delle due l’una: o è stata una veemente protesta rivolta all’arbitro, comprensibile per l’amarezza dell’esito della gara, oppure uno sfogo non diretto allo stesso, sfortunatamente presente nei pressi del giocatore e percepito, in tesi erroneamente, come a lui rivolto. La Corte non reputa che possa darsi seria credibilità a siffatta, seconda ricostruzione che, al di là della sua intrinseca contraddizione, collide con la chiara ed inequivoca refertazione (munita di fede privilegiata), allorché il Direttore di gara indica – senza dubbio alcuno – nel calciatore Cavalli l’autore delle offese a lui rivolte, per le stesse motivazioni ammesse, peraltro, dalla reclamante. Ora, in disparte il fatto che l’art. 1, comma 1, C.G.S. impone ad ogni tesserato di mantenere, sempre e comunque, un comportamento connotato da correttezza e probità, tale da non arrecare lesioni sia all’onore delle persone che all’Istituzione calcistica e che non può giustificarsi l’iniziativa del Cavalli di avvicinare l’arbitro allo scopo non di protestare ma di ingiuriarlo, vi è da dire, come aggravante, che lo stesso rivestiva la qualifica di capitano della propria squadra. L’episodio oggetto di cognizione, appare, quindi, totalmente ascrivibile a condotta offensiva di indubbia gravità, sostanziatasi in una manifestazione riprovevole e inutilmente arrogante, lesiva dell’autorità e dignità del direttore di gara, sicuramente contraria ai principi sportivi di correttezza, lealtà e probità e foriera di innescare, per la sua platealità, ulteriori e fors’anche più gravi reazioni. Quanto precede radica il convincimento di questa Corte che la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure appaia congrua, ai sensi dell’art. 19, n. 4 C.G.S. – laddove prevede la squalifica minima per due giornate di gara a colui che sia reso responsabile di “condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa” nei confronti degli ufficiali di gara - e che non vi siano elementi per accedere alle richieste formulate dalla reclamante in via subordinata, alla luce della complessiva condotta del tesserato. Il ricorso proposto dalla A.C. Renate S.r.l. dev’essere, pertanto, respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Renate S.r.l. di Renate (Monza Brianza) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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