F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 09 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL F.B.C. UNIONE VENEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA F.B.C. UNIONE VENEZIA/A.C. GIACOMENSE DEL 28.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 159/DIV del 30.4.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 09 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL F.B.C. UNIONE VENEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA F.B.C. UNIONE VENEZIA/A.C. GIACOMENSE DEL 28.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 159/DIV del 30.4.2013) Con Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 159/DIV del 30.4.2013 è stato inflitta la sanzione della ammenda di € 2.500,00 alla società F.B.C. Unione Venezia (Venezia). Tale decisione veniva assunta perché sostenitori della predetta società durante l’incontro Unione Venezia/A.C. Giacomense del 28.4.2013, introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo, senza conseguenze; i medesimi al termine della gara lanciavano sul terreno di gioco in direzione della terna arbitrale che rientrava negli spogliatoi numerose palle di carta, bottiglie di plastica e sputi senza colpire e intonavano reiterati cori offensivi verso la terna arbitrale e l’istituzione calcistica. Con reclamo in data 8 maggio 2013 il Presidente della società F.B.C. Unione Venezia (Venezia) chiede che venga ridotta la sanzione della ammenda. Nel reclamo non si contestano i fatti storici addebitati, ma si tende a diminuire la gravità delle condotte censurate dal Giudice Sportivo. Ritiene la Corte che l’oggettiva gravità della condotta censurata – lancio di bottiglie, cori offensivi e sputi all’indirizzo della terna arbitrale - non consenta di ridurre la sanzione irrogata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.B.C. Unione Venezia S.r.l. di Mestre (Venezia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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