F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 283/CGF del 30 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 298/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. FUTSAL BARLETTA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAY OFF SERIE B COOP ATLANTE/FUTSAL BARLETTA DEL 11.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 723 del 14.05.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 283/CGF del 30 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 298/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. FUTSAL BARLETTA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAY OFF SERIE B COOP ATLANTE/FUTSAL BARLETTA DEL 11.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 723 del 14.05.2013) Sul ricorso presentato dalla società A.S.D. Futsal Barletta, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Sig. Leonardo Ferrazzano, avverso la decisione del Giudice SportivoDivisione Calcio A 5 pubblicata sul Com. Uff. n. 723 del 14.05.2013 adottata a seguito della gara con la A.S.D. Atlante Grosseto dell’11.5.2013, valevole per i play-off Serie B II Fase. Con la impugnata decisione il Giudice Sportivo ha comminato alla società ricorrente l’ammenda di € 800,00 perché <>. Nel ricorso, la A.S.D. Futsal Barletta, dopo aver sottolineato il clima ostile creato dai tifosi della squadra di casa che arrivavano anche ad intonare cori razzisti, sostiene l’infondatezza e l’erroneità delle contestazioni mosse in quanto l’ingresso di una quindicina di tifosi negli spogliatoi si è verificato per ripararsi dall’aggressione dei tifosi della squadra avversaria e che i danni lamentati dalla stessa non sono ad essa ricorrente addebitabili. Il ricorso è infondato. Nel referto arbitrale e nel supplemento di rapporto si dà ampiamente atto del clima di ostilità generato dal comportamento dei tifosi della squadra ospitante Soc. Coop. Atlante di Grosseto, ma vengono anche dettagliatamente riassunti i comportamenti di pubblico e giocatori di entrambe le compagini. Nei predetti documenti ufficiali – gli unici a fare prova dei fatti avvenuti ex art. 35.1.1. C.G.S. – si afferma che <>. Tali azioni e comportamenti, indipendentemente dalle circostanze in cui si sono verificati, non sono giustificabili e sono in aperta violazione delle norme che regolano la disciplina sportiva, per cui correttamente il Giudice Sportivo ha applicato, ai sensi dell’art. 18.1 C.G.S., la sanzione di € 800,00 che, in considerazione della gravità dei comportamenti, appare congrua e non ha motivo di essere ridotta. Quanto agli assunti danni arrecati alle strutture interne dello spogliatoio assegnato alla Società ricorrente non vi è luogo a pronuncia di questa C.G.F. che non ha competenza in materia. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Futsal Barletta di Barletta. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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