CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 12 del 04/06/2013 – Lega Pallavolo Serie A Femminile/Federazione Italiana Pallavolo

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 12 del 04/06/2013 - Lega Pallavolo Serie A Femminile/Federazione Italiana Pallavolo L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente e Relatore, dott. Alberto de Roberto, dott. Giovanni Francesco Lo Turco, prof. Roberto Pardolesi, Componenti, ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 10/2013 proposto, in data 18 aprile 2013, dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile nei confronti della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), della Commissione d’Appello Federale FIPAV, della Corte Federale FIPAV, della società Universal Volley Modena e del sig. Pierluigi Vigo (tutte non costituitesi in giudizio), per l’annullamento e la declaratoria di nullità ed illegittimità della decisione resa dalla Corte Federale FIPAV, di cui al C.U. n. 6 del 19 marzo 2013 (nonché avverso la precedente e presupposta logico giuridica decisione resa dalla CAF FIPAV con C.U. n. 9 del 15/16 gennaio 2013), e di ogni atto e disposizione consequenziale e connessa, ed ivi compresi (ove da considerarsi norme presupposte) gli artt. 58, comma 3 (principio doppio grado di giudizio), 59, comma 4 (competenza CAF FIPAV), 65 (rapporti Leghe-Federazione) Statuto FIPAV, nonché gli artt. 1 e 3, 87-98 Regolam. Giur. FIPAV (circa le competenze ed il procedimento avanti alla CAF FIPAV ed avanti alla Corte Federale FIPAV), ove siano interpretati nel senso di consentire alla CAF FIPAV l’esame e la valutazione in seconde cure dei provvedimenti del Giudice di Lega (di cui agli artt. 53 e ss. Reg. Org. Lega per violazioni di Statuto e Regolamenti Lega indifferenti rispetto all’ordinamento sportivo FIPAV), nonché ove interpretati nel senso di consentire alla CAF FIPAV l’esame, la valutazione e la disapplicazione del merito delle disposizioni di cui allo Statuto della Lega Pallavolo di Serie A Femminile e del Regolamento Organico della medesima Lega; vista l’istanza di rinuncia al ricorso depositata dalla difesa della società ricorrente in data 24 aprile 2013, rubricata al prot. n. 00171, trasmessa e notificata alla parte resistente ed alle parti contro interessate, con la quale si è provveduto a comunicare a questa Alta Corte la cessazione della materia del contendere; udito, nella udienza del 23 maggio 2013, il relatore, Presidente Riccardo Chieppa, P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DICHIARA estinto il procedimento per rinuncia della Lega ricorrente. SPESE interamente compensate. DISPONE la comunicazione della presente decisione alla parte ricorrente tramite il difensore e alla Federazione non costituita. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, il 23 maggio 2013. Il Presidente e Relatore F.to Riccardo Chieppa Il Segretario F.to Alvio La Face Decisione pubblicata il 4 giugno 2013. Il Segretario F.to Alvio La Face
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