CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 3 maggio 2013 promosso da: S.S. Chieti Calcio Srl e Sig. Walter Bellia / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 3 maggio 2013 promosso da: S.S. Chieti Calcio Srl e Sig. Walter Bellia / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini (Presidente) Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Arbitro) Prof. Avv. Luigi Fumagalli (Arbitro) in data 3 maggio 2013 ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 3419 del 20 dicembre 2012 – 696) promosso da: S.S. Chieti Calcio Srl e Sig. Walter Bellia, con gli Avv.ti Alessandro Battisti e Flavia Tortorella parti istanti contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, con gli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO 1. Con istanza depositata il 20 dicembre 2012, la Società SS Chieti calcio Srl (d’ora in poi: Chieti) adiva il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS), chiedendo l’avvio di un arbitrato avverso la decisione della Corte di Giustizia Federale C.U. n. 96 del 21 novembre 2012 e per chiedere di: «accertare l’infondatezza degli addebiti riconosciuti in capo ai ricorrenti nella pronuncia emessa dalla Corte di Giustizia Federale della FIGC e, per l’effetto, annullare la decisione impugnata e prosciogliere il Sig. Walter Bellia e la Società S.S. Chieti calcio Srl». 2. La vicenda trae spunto dal (tardivo) deposito della fideiussione bancaria, da parte del Chieti e presso gli uffici della Lega Calcio, ai fini dell’iscrizione al campionato di II Divisione per la stagione calcistica 2012/2013. La fideiussione veniva rilasciata dalla Allianz Bank Financial Advisor tramite un’agenzia di intermediazione finanziaria (A&G Brianza). Il Chieti si accertava, tramite richiesta inoltrata via Pec il 29 giugno 2012 alla filiale di Roma della Allianz Bank, il corretto svolgimento della pratica e l’esito positivo della stessa. In data 2 luglio 2012 la filiale confermava l’avvenuta emissione e la piena operatività della polizza fideiussoria. Il giorno successivo (3 luglio), invece, il Chieti veniva a conoscenza che la sede centrale della Allianz Bank aveva negato di aver rilasciato alcun titolo a suo favore per la corretta iscrizione al Campionato. Da ciò conseguiva l’inidoneità della fideiussione depositata e quindi la mancata iscrizione al campionato di calcio. Il Presidente del Chieti, Walter Bellia, provvedeva al deposito di nuova garanzia fideiussoria valida per l’iscrizione al campionato e, contestualmente, presentava denuncia/querela presso i carabinieri di Chieti avverso il rappresentante della società di intermediazione finanziaria, responsabile del rilascio della prima fideiussione. 3. Il Consiglio Federale, su conforme parere della Commissione di Vigilanza, ammetteva il Chieti a partecipare al campionato di II Divisione. Nel frattempo la COVISOC informava la Procura federale del ritardo del pagamento per l’iscrizione al campionato, rispetto al termine fissato dal titolo I, par. III, lettera C), punto 7, del C.U. n. 146/A, il quale prevede espressamente che le società che intendono partecipare al campionato di Seconda Divisione devono presentare entro il termine del 30 giugno 2012 originale della garanzia a favore della Lega Pro Lega esclusivamente «attraverso fideiussione bancaria a prima richiesta….Dell’importo di euro 300.000,00….rilasciata da Banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia». A seguito di informativa della COVISOC si dava impulso al procedimento che si sarebbe concluso con la irrogazione di 1 punto di penalizzazione in classifica, corrispondente al minimo edittale. La sanzione veniva comminata dalla Corte di Giustizia Federale (C.U. 96/12) con la motivazione che: «va ascritta alla società la colpa di non essersi attivata per tempo in modo tale da potere acquisire piena certezza circa il deposito della polizza presso la Lega italiana calcio professionistico nei termini stabiliti». 4. Contro la decisione della Corte di giustizia Federale, il Chieti promuove istanza di arbitrato e chiede di: «accertare l’infondatezza degli addebiti riconosciuti in capo ai ricorrenti nella pronuncia emessa dalla Corte di Giustizia Federale della FIGC e, per l’effetto, annullare la decisione impugnata e prosciogliere il Sig. Walter Bellia e la Società S.S. Chieti calcio Srl». 5. In data 5 febbraio 2012 si costituiva la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) mediante deposito di propria memoria nella quale chiedeva che l’istanza avversaria venisse respinta perché infondata nel merito. 6. La parte istante nominava quale Arbitro il Prof. Avv. Maurizio Benincasa; la parte resistente nominava Arbitro il Prof. Avv. Luigi Fumagalli; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini che, in data 8 febbraio 2013 formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. 7. Il Collegio Arbitrale teneva udienza in data 5 marzo 2013 presso la sede del TNAS, dove veniva coltivata una ipotesi di tentativo di conciliazione ex art. 20, commi 1 e 2, del Codice, che non aveva nessun esito. In seguito, il Collegio, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del Codice, accoglieva la richiesta delle parti di anticipare la discussione, che si svolgeva nel pieno rispetto del principio del contraddittorio. Veniva fissato termine per il deposito di memorie conclusionali e veniva altresì autorizzato il Collegio a emanare anticipatamente il solo dispositivo. Il Collegio si riservava trattenendo la causa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE 8. Pare opportuno al Collegio evidenziare come la vicenda in questione sia originata da un raggiro che ha visto vittima, tra l’altro, il presidente del Chieti Walter Bellia. Infatti, la società di intermediazione finanziaria (A&G Brianza), che curava la procedura di fideiussione a favore del Chieti e a fini di iscrizione al campionato di Seconda Divisione, si è resa protagonista di una serie di truffe finanziarie ai danni di svariati enti, istituti e società, non solo sportive, come dimostrato dalla documentazione prodotta da parte istante. Tale attività illecita è stata scoperta e si è proceduto all’arresto dei responsabili dell’organizzazione. Ai fini di questo giudizio, va ricordato come il presidente del Chieti avesse sporto denuncia/querela nei confronti della società di intermediazione finanziaria nel momento in cui era venuto a conoscenza che questa non aveva ottemperato agli obblighi di fideiussione; e nonostante che, in data 2 luglio 2012, la stessa società di intermediazione avesse confermato in termini positivi l’avvenuto rilascio della fideiussione e la piena operatività della relativa polizza. La notizia del mancato versamento della fideiussione, che si è potuto effettuare solo dopo la notizia della truffa, ha determinato un ritardo oltre i termini previsti dalla normazione federale (titolo I, par. III, lettera C), punto 7, del C.U. n. 146/A). 9. Il mancato rispetto dei termini di deposito della fideiussione ha determinato l’applicazione della sanzione da parte degli organi di giustizia endofederale. Che tale provvedimento sia stato giustamente assunto, la difesa di parte resistente invoca una serie di pronunce dell’Alta Corte, nelle quali si rigettano possibili esimenti fondate sulla condizione psicologica di buona fede ingenerata dall’affidamento riposto nell’apparente prestazione della garanzia, che non può escludere la rimproverabilità dell’inadempienza e, quindi, la sua punibilità. Sul punto, però appare persuasiva la replica della difesa di parte istante laddove individua nelle decisioni dell’Alta Corte non tanto una sanzione disciplinare inflitta a seguito di deferimento della Procura federale per violazione di norme in materia di mancato deposito di garanzia fideiussoria ma piuttosto su un diniego di rimessione in termini per l’iscrizione al campionato di competenza. Pertanto, l’area di competenza nella quale muovono le decisioni dell’Alta Corte è riferibile a quella di natura amministrativa, che essendo rivolta alla tutela di un procedimento di tipo ammissivo in presenza di diritti dei controinteressati, ben giustifica l’adesione a principi cd. “impermeabili” alla tutela dell’affidamento e della buona fede in quanto tale. 10. Questo Collegio, allora, ritiene di dovere prendere in considerazione il principio della buona fede quale scriminante ai fini della valutazione e decisione del caso. Infatti, va riconosciuto in capo al sig. Bellia di avere agito “sotto il velo dell’ignoranza”, ovvero senza sapere che la società di intermediazione alla quale si era rivolto, correttamente nei termini per effettuare la fideiussione e consentire l’iscrizione al campionato del Chieti, era un’organizzazione criminale volta a truffare i soggetti (circa 200 secondo notizie documentate) che a essa chiedevano supporto e ausilio finanziario. Va ricordato che il principio della buona fede (bona fides dal diritto romano) è radicato nel nostro sistema giuridico e trova espressione e riconoscimento nelle controversie civilistiche, laddove saputo dimostrare. Come questo Tribunale ha più volte affermato, il principio della buona fede è da ritenersi elemento valutativo nell’ambito di fattispecie disciplinari, al fine di ritenere effettivamente integrata o meno una condotta astrattamente violativa di un precetto regolamentare (v. lodo Foligno Calcio/FIGC; lodo Pisano/GIGC; lodo Alma Juventus Fano/FIGC e altri). 11. Il Collegio, per quanto sopra esposto, ritiene maggiormente conforme a una valutazione fondata sul principio di buona fede annullare la decisione della Corte di Giustizia Federale C.U. n. 96 del 21 novembre 2012. Liquida, altresì, il compenso per il Collegio arbitrale complessivamente, in € 6.000,00 e al rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, nella misura che sarà comunicata separatamente dalla Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti così provvede: a) accoglie l’istanza di arbitrato e, per l’effetto, annulla il punto di penalizzazione inflitto alla società S.S. Chieti Calcio Srl e i sei mesi di inibizione inflitti al Sig. Walter Bellia; b) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio liquidate come in parte motiva; c) pone a carico delle parti - S.S. Chieti Calcio Srl, Sig. Walter Bellia e Federazione Italiana Giuoco Calcio - nella misura di 1/3 ciascuno, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in parte motiva, con vincolo di solidarietà; d) pone a carico delle parti nella misura di 1/3 ciascuno il pagamento dei diritti amministrativi; e) dichiara incassati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato all’unanimità in data 3 maggio 2013 e sottoscritto in quattro originali nel luogo e nella data indicate. F.to Tommaso Edoardo Frosini F.to Maurizio Benincasa F.to Luigi Fumagalli
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it