COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 168 DEL 11 GIUGNO 2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n. 136 della società A.C. BAGNARESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.163 del 23.5.2013 (Squalifica per SEI gare a carico del calciatore FONDACARO Ettore Antonio).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 168 DEL 11 GIUGNO 2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n. 136 della società A.C. BAGNARESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.163 del 23.5.2013 (Squalifica per SEI gare a carico del calciatore FONDACARO Ettore Antonio). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti il reclamo e gli atti ufficiali; RITENUTO che dal rapporto dell'assistente n. 1 dell'arbitro nonché dal rapporto del commissario di campo, risulta che il giocatore n. 13 della Bagnarese, Fondacaro Ettore Antonio a fine gara scagliava, attingendolo, la propria maglietta contro l'assistente e pronunciava al suo indirizzo frasi offensive; che la sanzione inflitta dal primo giudice appare congrua ed adeguata alla natura e all'entità dei fatti accertati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it