• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 115 del 13 Giugno 2013
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 98 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. DOMENICO MAGGIO, ALL’EPOCA DEI
FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ CTL CAMPANIA: ART. 1, COMMA 1; ART. 10, COMMI 2
E 6 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. UMBERTO FIERRO
(DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ CTL CAMPANIA): ART. 1, COMMA 1;
ART. 10, COMMI 2 E 6 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLE SOCIETÀ
PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI E CTL CAMPANIA: ART. 4, COMMA 2, DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 115 del 13 Giugno 2013
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 98 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. DOMENICO MAGGIO, ALL’EPOCA DEI
FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ CTL CAMPANIA: ART. 1, COMMA 1; ART. 10, COMMI 2
E 6 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. UMBERTO FIERRO
(DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ CTL CAMPANIA): ART. 1, COMMA 1;
ART. 10, COMMI 2 E 6 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLE SOCIETÀ
PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI E CTL CAMPANIA: ART. 4, COMMA 2, DEL C.G.S.
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 5 aprile 2013, che ha fatto seguito all'atto di
deferimento del Sostituto Procuratore Federale, avv. Alessandro Avagliano, in data 12 luglio 2011,
prot. 274/1893, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa
indicate; tanto premesso OSSERVA:
in via preliminare, deve essere richiamata l’ordinanza di questa C.D.T., relativa alla riunione del
22.10.2012, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 25.10.2012, con la quale, preso atto delle
memorie difensive prodotte dal sig. Francesco Di Marino, era stato disposto il rinvio della decisione,
a data da destinarsi. Alla successiva riunione del 29.04.2013 sono risultati presenti: la Procura
Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l’ha rappresentata
in udienza; i deferiti: sig. Umberto Fierro; le società CTL Campania e Puteolana 1902 Internapoli,
unitamente all’assistente legale. Il rappresentante della Procura Federale, preliminarmente, prende
atto dell’assenza non giustificata del deferito, sig. Domenico Maggio, sebbene ritualmente
convocato (con le relative raccomandate postali risultate regolarmente notificate). A questa C.D.T.
vengono sottoposte le richieste di patteggiamento, proposte ex art. 23 del Codice di Giustizia
Sportiva, così come formulate e concordate dai deferiti con il rappresentante della Procura
Federale. Il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, preso atto dei patteggiamenti
proposti ex art. 23, C.G.S., dal sig. Umberto Fierro e dalle società Puteolana 1902 Internapoli e CTL
Campania, per il tramite dell’assistente legale, nelle sue conclusioni ha chiesto, per i deferiti: giorni
30 di inibizione a carico del sig. Umberto Fierro (pena patteggiata ex art. 23 C.G.S.), all’epoca della
vicenda in esame dirigente della società deferita; a carico della società Puteolana 1902 Internapoli,
l’ammenda di euro 500,00 ed un punto di penalizzazione (pena patteggiata ex art. 23 C.G.S.); a
carico della società CTL Campania, l’ammenda di euro 100,00 (pena patteggiata ex art. 23 C.G.S.).
A carico del sig. Domenico Maggio la Procura Federale, nella persona del suo Sostituto, Avv.
Alfredo Sorbo, ritenuta provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto una giornata di
squalifica. L’assistente legale ha chiesto, per la società Puteolana 1902 Internapoli, che il punto di
penalizzazione, sanzione proposta per il patteggiamento, in ordine alla quale ha prestato il proprio
consenso il rappresentante della Procura Federale, venisse inflitto per la prossima stagione
sportiva. Il rappresentante della Procura Federale non si è opposto. La C.D.T., nella riunione del 29
aprile 2013, si è riservata la decisione. Nel merito, questa Commissione giudicante, riunitasi per
deliberare – dopo aver acquisito un chiarimento relativo alle proposte di patteggiamento – nella
seduta del 10 giugno 2013, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, dagli atti
documentali acquisiti sia risultata la responsabilità dei deferiti. Ha valutato, pertanto, che il
deferimento sia fondato e motivato. Quanto alla commisurazione delle sanzioni, questa C.D.T.
prende atto dei patteggiamenti innanzi richiamati, per cui delibera le seguenti sanzioni: a carico del
sig. Umberto Fierro, giorni trenta di inibizione; a carico della società Puteolana 1902 Internapoli,
l’ammenda di euro 500,00 nonché un punto di penalizzazione, da scontarsi nella stagione sportiva
2013/2014; l’ammenda di euro 100,00, a carico della società CTL Campania; a carico del calciatore,
sig. Domenico Maggio, la sanzione della squalifica per una giornata di gara. P.Q.M.
DELIBERA
in esito del deferimento in esame, di infliggere al Sig. Umberto Fierro giorni trenta di
inibizione; a carico del sig. Domenico Maggio la sanzione della squalifica per una giornata di
gara; a carico della società Puteolana 1902 Internapoli, l’ammenda di euro 500,00 ed un
punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014; a carico
della società CTL Campania, l’ammenda di euro 100,00.
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Delibere della Commissione Disciplinare
N. 98 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. DOMENICO MAGGIO, ALL’EPOCA DEI
FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ CTL CAMPANIA: ART. 1, COMMA 1; ART. 10, COMMI 2
E 6 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. UMBERTO FIERRO
(DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ CTL CAMPANIA): ART. 1, COMMA 1;
ART. 10, COMMI 2 E 6 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLE SOCIETÀ
PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI E CTL CAMPANIA: ART. 4, COMMA 2, DEL C.G.S."