COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 13 Giugno 2013 Delibere della Commissione Disciplinare 156. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BONITO E SIG. DI PIETRO ARCANGELO – GARA ARTEMISIUM I BONITO DEL 19.05.2013 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 115 del 13 Giugno 2013
Delibere della Commissione Disciplinare
156. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BONITO E SIG. DI PIETRO ARCANGELO – GARA
ARTEMISIUM I BONITO DEL 19.05.2013 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sottoscritto sia dal reclamante, sig. Di Pietro
Arcangelo, sia dalla società di sua appartenenza, rileva l'inammissibilità dell'atto di impugnazione.
Invero, la reclamante ha trasmesso il ricorso a mezzo plico raccomandato in data 29.05.2013. Sul
punto, deve considerarsi che, a norma del Comunicato Ufficiale n. 119/A della F.l.G.C., allegato al
Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 75 del 31.01.2013, gli eventuali reclami alla
Commissione Disciplinare Territoriale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, relativi
alle ultime quattro giornate di gara, devono pervenire, a mezzo fax o con altro mezzo consentito,
presso la sede del Comitato Regionale, entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla
pubblicazione del Comunicato Ufficiale, sul quale siano stati pubblicati i provvedimenti del Giudice
Sportivo Territoriale. Il reclamo in questione, avverso la decisione del Primo Giudice, riportato sul
Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 110 del 23 maggio 2013, è stato presentato
tardivamente, ovvero ben oltre il termine consentito per il deposito e, pertanto, devono essere
dichiarate l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’atto di impugnazione in esame. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Bonito e dal sig. Di Pietro
Arcangelo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società
reclamante.
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