COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 247/LND del 13/06/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. G.S. PRO ROMA CALCIO SIG. FABRIZIO PASCUCCI E DELLA SOCIETA’ PRO ROMA CALCIO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 247/LND del 13/06/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. G.S. PRO ROMA CALCIO SIG. FABRIZIO PASCUCCI E DELLA SOCIETA’ PRO ROMA CALCIO La procura Federale, a seguito della nota del Comitato Regionale Lazio del 23.10.2012, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Presidente PASCUCCI FABRIZIO per violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 34 del regolamento della L.N.D. e della Società A.S.D. PRO CALCIO ROMA ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente. Dalle indagini esperite dall’Organo Inquirente, sulla base della documentazione acquisita in conseguenza dell’esposto presentato dal padre del calciatore LUCA PALMITESE, è risultato che il predetto calciatore, tesserato dal 28.9.2012 per la Società A.S.D. ALMAS ROMA e poi dal 21.12.2012. per la Società A.S.D. LIBERTAS CENTOCELLE, ha partecipato con la Società PRO ROMA CALCIO alla preparazione precampionato e a due gare amichevoli, sebbene non tesserato con la predetta Società sportiva, e quindi non fosse oggetto di apposita copertura assicurativa per eventuali infortuni. La condotta di cui sopra è stata ammessa dallo stesso Presidente in una apposita dichiarazione rilasciata agli Organi Federali in cui ha riconosciuto che il pre tesseramento del PALMITESSA – con procedura online – pur essendo stato firmato dai genitori, non era mai stato presentato all’Ufficio Tesseramento del C.R. Lazio, come prescritto dalla normativa vigente. Ha rilevato la Procura Federale, che la violazione concretata, deve ritenersi ancor più grave, perché consumata nell’ambito del Settore Giovanile, nonché per l’ulteriore aspetto assicurativo, e che nel caso di infortunio del PALMITESSA questi non avrebbe potuto fruire di alcuna copertura assicurativa, in quanto non tesserato con la Società A.S.D. G.S. PRO ROMA CALCIO. In conseguenza di tutto ciò ha ritenuto la Procura Federale di deferire a questa Commissione Disciplinare Territoriale i soggetti in questione, per le violazioni alle normative indicate nel dispositivo. Alla riunione indetta da questo Organo di Giustizia sportiva è presente per la Procura l’AVV. LUCA SANZI mentre per i deferiti è presente il Sig. PASCUCCI, assistito dall’Avv. ZAPPAVIGNA. La Procura conclude con l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo per il Presidente FABRIZIO PASCUCCI l’inibizione di mesi 4 nonché per la A.S.D. PRO CALCIO ROMA l’ammenda di € 500. L’AVV. ZAPPAVIGNA afferma preliminarmente che il tesseramento del calciatore LUCA PALMITESSA, sottoscritto on-line, non è stato poi perfezionato dalla Società con l’invio al C.R. Lazio del modulo: tra l’altro, è stato già precedentemente tesserato per la Società PRO ROMA CALCIO,e conclude, pertanto, affermando la totale buona fede dei deferiti. La Commissione dopo aver esaminato nei dettagli tutta la vicenda oggetto del presente deferimento, ritiene che le richieste avanzate dalla Procura Federale, sono da ritenersi congrue rispetto a quanto accaduto. Ciò premesso, questa Commissione DELIBERA Di ritenere i deferiti disponibili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di comminare alla Società PRO ROMA l’ammenda di € 500 ed al Presidente PASCUCCI FABRIZIO l’inibizione per mesi 4. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla segreteria del C.R. Lazio per le comunicazioni di rito.
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