COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 247/LND del 13/06/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARONGIU DAVIDE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 8 COMMI 9 E 10 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 11 DELLE NOIF E DELLA SOCIETA’U.S.D. ZAGAROLO PER RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 247/LND del 13/06/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARONGIU DAVIDE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 8 COMMI 9 E 10 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 11 DELLE NOIF E DELLA SOCIETA’U.S.D. ZAGAROLO PER RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S. La Procura Federale, letta la decisione del Collegio Arbitrale della L.N.D. del 13.4.2013, con la quale la Società ZAGAROLO è stata condannata a corrispondere al calciatore MARTELLACCI DANILO – tesserato con la predetta Società, partecipante all’epoca dei fatti al campionato Nazionale L.N.D. Serie D – iscritta nella successiva stagione 2012-2013 ai Campionato del C.R. Lazio, la somma di € 6.000,00 oltre gli interessi legali, dalle singole scadenze all’effettivo soddisfo, quale premio di tesseramento, per la stagione 2011/2012, in accoglimento del ricorso presentato dal calciatore in argomento. Accertato dalla Procura Federale che, dopo il deposito e la comunicazione della suddetta decisione, la Società ZAGAROLO non risulta aver pagato nei termini stabiliti dalla normativa e che i termini di impugnazione e di adempimento prestabilito sono decorsi inutilmente. Che detto comportamento integra, per l’Organo Inquirente, le violazioni normative indicate in titolo, a carico del Presidente della Società ZAGAROLO, Sig. MARONGIU DAVIDE, e conseguentemente della Società dallo stesso presieduta, ha inteso deferire a questa Commissione Disciplinare Territoriale i soggetti in questione. Alla riunione indetta da questo Organo Disciplinare è presente il Rappresentante della Procura, Avv. LUCA SANZI, mentre per i deferiti nessuno è comparso né sono pervenute memorie difensive. La Procura Federale conclude con l’affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo per il Presidente MARONGIU DAVIDE 6 mesi di inibizione e per la Società U.S.D. ZAGAROLO € 3.000 di ammenda. Questa Commissione ha ritenuto, alla luce delle considerazioni esposte dalla Procura Federale, di considerare congrua la sanzione limitatamente alla sanzione richiesta a carico del presidente MARONGIU DAVIDE. Nulla a carico della Società ZAGAROLO in quanto inattiva. Detto ciò, questa Commissione DELIBERA Di inibire il Presidente MARONGIU DAVIDE per mesi 6. Nulla a carico della Società ZAGAROLO in quanto inattiva a far data dal 20.7.2012. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla segreteria del C.R. Lazio per le comunicazioni di rito.
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