COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 247/LND del 13/06/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETÀ ERETUM AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/4/2014 A CARICO DEL CALCIATORE MARINO FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C. U. N. 92 DEL 7/5/13. ( Gara: Città di Dragona – Eretum del 4/5/13 – Campionato III° CAT. U21 RM )
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 247/LND del 13/06/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETÀ ERETUM AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO
AL 30/4/2014 A CARICO DEL CALCIATORE MARINO FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE
SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C. U. N. 92 DEL 7/5/13.
( Gara: Città di Dragona – Eretum del 4/5/13 - Campionato III° CAT. U21 RM )
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva:
A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il calciatore che ha insultato, minacciato e
sputato all'Arbitro è stato Sancez Riccardo e non già Marino Francesco, come erroneamente
indicato nel referto arbitrale. Prodotta, a tal riguardo, la dichiarazione di assunzione di
responsabilità sottoscritta dal medesimo Sancez, si è quindi chiesto l'annullamento della sanzione
comminata a carico del calciatore Marino.
Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha confermato che al 43' s.t. aveva espulso il calciatore
n. 11 Marino Francesco, in quanto, dopo l'espulsione di un compagno, gli aveva rivolto gravissimi
insulti e minacce, e gli aveva poi sputato contro, attingendolo sulla divisa. Il Direttore di gara ha
inoltre escluso, con certezza, che l'autore di tale comportamento possa essere stato il calciatore n.
13 Sancez Riccardo; e ciò, in quanto detto calciatore era stato espulso in precedenza al 41' del
secondo tempo, e per tale motivo aveva già abbandonato il terreno di gioco, posizionandosi dietro
il cancello di ingresso. Dopo aver visionato la fotografia apposta sulla carta di identità dello stesso
Sancez Riccardo, l'Arbitro ha ribadito che il giocatore che lo aveva insultato, minacciato e sputato
non era la persona ritratta nella foto esibitagli.
Alla luce delle dichiarazioni rese dal Direttore di gara, deve quindi escludersi ogni ipotesi di
scambio di persona, per quanto concerne l'autore del gravissimo e intollerabile comportamento
posto in essere nei confronti dell'Arbitro. Ritenuta pertanto del tutto congrua e adeguata la
sanzione inflitta dal Giudice Sportivo
DELIBERA
di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica a carico del calciatore MARINO
FRANCESCO fino al 30 aprile 2014.
La tassa di reclamo va incamerata.
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