COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 247/LND del 13/06/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO NETTUNO CALCIO SALARIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 150, DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2015 A CARICO DELL’ALLENATORE NICOLO’ GIANLUCA, DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEI CALCIATORI DEI GIUDICI GIANLUCA E TEODOLI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 202 DEL 24.4.2013 (Gara: ATL. NETTUNO CALCIO SANDALO – CAVA DEI SELCI del 20.4.2013 – Campionato Jun. Reg. B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 247/LND del 13/06/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO NETTUNO CALCIO SALARIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 150, DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2015 A CARICO DELL’ALLENATORE NICOLO’ GIANLUCA, DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEI CALCIATORI DEI GIUDICI GIANLUCA E TEODOLI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 202 DEL 24.4.2013 (Gara: ATL. NETTUNO CALCIO SANDALO – CAVA DEI SELCI del 20.4.2013 – Campionato Jun. Reg. B) La Società ATLETICO NETTUNO CALCIO SANDALO ha avanzato reclamo ritenendo che i provvedimenti in titolo siano spropositati ed eccessivi in relazione a quanto emerge dagli atti di gara e ai fatti realmente accaduti. In premessa va evidenziato che la posizione dei due calciatori DEI GIUDICI e TEODOLI, sanzionati come riportato in titolo, è stata già oggetto di valutazione da parte di questa Commissione, in considerazione della imminente scadenza delle squalifiche loro inflitte rispetto alla data di presentazione del ricorso in parola. Conseguentemente, in questa sede, hanno costituito oggetto di esame da parte di questa Commissione, esclusivamente gli aspetti riferiti alla squalifica del Dirigente NICOLO’ GIANLUCA e all’ammenda inflitta alla Società. A tal riguardo, le argomentazioni a difesa, vertono in sostanza nell’affermazione che né il Dirigente né altri tesserati sono mai venuti a contatto fisico con l’arbitro, pur ammettendo che nei confronti di quest’ultimo sono state pronunciate espressioni irriguardose ed offensive. La Società reclamante, a difesa del proprio operato, ritenuto dalla stessa fattivo e collaborativo, sostiene che l’arbitro non ha avuto neanche la necessità di chiamare la Forza Pubblica, nonostante, a fine gara, avesse egli stesso tenuto un atteggiamento provocatorio tale da incrementare la generale situazione di nervosismo esistente. Tale comportamento e la constatazione che anche dal referto del Pronto Soccorso, ove l’arbitro si è recato, dopo il termine dell’incontro, per presunti danni fisici subiti, che cita solamente lividi e poco altro, attestano – a parere della reclamante - l’inconsistenza e l ‘infondatezza dei contenuti riportati nel referto ufficiale di con colpi in varie parti del corpo, subito dall’arbitro stesso, così come descritto nel referto ufficiale di gara. In un quadro così comporto, ove sussistono versioni nettamente contrastanti, come noto, assume rilevanza primaria la narrazione arbitrale, quale fonte privilegiata di prova, peraltro, nel caso di specie, suffragata dalla documentazione medica rilasciata dal Pronto Soccorso, che attesta inconfutabilmente la presenza di elementi che riportano ai colpi ricevuti dall’arbitro i quali, fortunatamente, non hanno procurato conseguenza fisiche significative per il Direttore di gara stesso. Questo stato di cose, ribadito dall’arbitro in sede di audizione, induce a giudicare completamente infondate le doglianze e le argomentazioni addotte a difesa dalla reclamante, ritenendo questa Commissione, peraltro, che le sanzioni inflitte siano da reputare appena congrue in relazione alla gravità degli eventi accaduti talchè avrebbero potuto assumere connotati di più ponderata consistenza qualora gli atti aggressivi avessero comportato rilievi fisici più significativi per il Direttore di gara, circostanza che fortunatamente non si è verificata. Per tutto quanto precede, questo Organo di Giustizia Sportiva DELIBERA Di respingere il reclamo in argomento per la parte in esame e, per l’effetto, conferma la squalifica fino al 30.6.2015 nei riguardi del Dirigente NICOLO’ GIANLUCA e l’ammenda di € 150 a carico della Società ATLETICO NETTUNO CALCIO SANDALO. Nulla sulla tassa reclamo già restituita con C.U. n 228 del 16.5.2013.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it