COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 13/06/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale datato 14.04.2013 a carico di: – Beghi Alessandro per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1, in relazione all’art. 22 comma 6 del CGS per aver disputato la gara del 05.04.2013 tra US Kennedy e FCD Sparta Milano del campionato di calcio a 5 serie C2 Girone C in posizione irregolare in quanto squalificato; – Cesario Alessandro per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all’art. 61 comma 1 Noif per aver sottoscritto la distinta della partita sopra menzionata nonostante il calciatore Beghi Alessandro fosse in posizione irregolare in quanto squalificato; – Società FCD Sparta Milano a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS in relaszione alle violazioni ascritte ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 13/06/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale datato 14.04.2013 a carico di: - Beghi Alessandro per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1, in relazione all'art. 22 comma 6 del CGS per aver disputato la gara del 05.04.2013 tra US Kennedy e FCD Sparta Milano del campionato di calcio a 5 serie C2 Girone C in posizione irregolare in quanto squalificato; - Cesario Alessandro per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all'art. 61 comma 1 Noif per aver sottoscritto la distinta della partita sopra menzionata nonostante il calciatore Beghi Alessandro fosse in posizione irregolare in quanto squalificato; - Società FCD Sparta Milano a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS in relaszione alle violazioni ascritte ai propri tesserati. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, sentiti in contraddittorio il Rappresentate della Procura con il procuratore speciale della società deferita e del suo presidente, preso atto che il Rappresentante della Procura Federale e il predetto procuratore speciale hanno chiesto l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'Art. 23 CGS, nei seguenti termini:  Cesario Alessandro 20 (venti) giorni di inibizione;  Beghi Alessandro 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel prossimo Campionato di appartenenza stagione 2013/2014;  Società FCD Sparta Milano 1 (un) punto di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 del Campionato di Calcio a 5 Serie C2 e € 200,00 di ammenda. OSSERVA il comportamento addebitato ai deferiti, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti, non può quindi trovare applicazione il proscioglimento, visto l'Art. 23 del CGS, APPLICA  a Cesario Alessandro 20 (venti) giorni di inibizione;  a Beghi Alessandro 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel prossimo Campionato di appartenenza stagione 2013/2014;  alla Società FCD Sparta Milano 1 (un) punto di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 del Campionato di Calcio a 5 Serie C2 e € 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it