COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 13/06/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società A.C. GESSATE Camp. Promozione Gir. F Gara del 12-05-2013 tra Soresinese Calcio / A.C. Gessate C.U. n. 67 del CRL datato 16-05-2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 13/06/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società A.C. GESSATE Camp. Promozione Gir. F Gara del 12-05-2013 tra Soresinese Calcio / A.C. Gessate C.U. n. 67 del CRL datato 16-05-2013 La Società A.C. GESSATE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo - con la quale ha squalificato i calciatori MAZZUCCONI Simone e SESSA Giacomo per 5 gare ed inibito il dirigente GIUSSANI Paolo sino al 27.11.2013 - lamentando che le sanzioni sono ingiuste in quanto i calciatori non avevano insultato il DG ed il Dirigente si era limitato a manifestare il proprio disappunto per il ritardo nella consegna dei documenti dovendo affrontare un lungo viaggio per il ritorno alle proprie destinazioni. La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS e sentita la reclamante, osserva : il reclamo non può trovare accoglimento in quanto, come chiaramente affermato dall'arbitro nel proprio rapporto che costituisce fonte primaria e privilegiata, emerge che i calciatori MAZZUCCONI e SESSA, dopo aver impedito all'arbitro di recarsi negli spogliatoi al termine della partita bloccandolo per circa un minuto, lo insultavano pesantemente. L'arbitro nel proprio rapporta, ha altresì precisato che il GIUSSANI dopo averlo insultato reiteratamente, ha dato una manata sulla spalla ad un dirigente della squadra avversaria addetta all'arbitro. Tale comportamento seppur da biasimare, merita di essere sanzionato con minor rigore rispetto a quanto statuito dal GS. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE l'inibizione comminata a GIUSSANI Paolo sino al 15.10.2013, conferma per il resto le decisioni del GS e dispone l’accredito della relativa tassa, se versata.
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