COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 13/06/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società A.S.D. GORLA MAGGIORE Camp. Juniores Reg. Gir. A gara del 23-04-2013 tra Gorla Maggiore / Tradate C.U. n. 62 del CRL datato 02-05-2013.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 13/06/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società A.S.D. GORLA MAGGIORE Camp. Juniores Reg. Gir. A gara del 23-04-2013 tra Gorla Maggiore / Tradate C.U. n. 62 del CRL datato 02-05-2013. La società A.S.D. GORLA MAGGIORE, il dirigente accompagnatore sig. BERNASCONI ALBERTO, l’allenatore COLOMBO MIRKO ed i calciatori ANTONAZZI SIMONE, PREMOLI FEDERICO e MONTANI FEDERICO hanno proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato l’allenatore COLOMBO Mirko sino al 24.12.13, i calciatori ANTONAZZI Simone, PREMOLI Federico e MONTANI Federico sino al 27.11.13 ed inibito il Dirigente Accompagnatore BERNASCONI Alberto sino al 28.10.2015 nonché contro l’ammenda inflitta alla società di € 500,00, lamentando come i fatti riportati dall’arbitro non corrispondessero a quanto realmente accaduto prima, durante e dopo la gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentite le parti personalmente rileva : dal referto arbitrare è emerso in modo incontrovertibile i gravissimi comportamenti posti in essere sia dall’allenatore, che dal dirigente accompagnatore oltre che dai calciatori sopra menzionati. Inoltre, convocato personalmente il direttore di gara, quest’ultimo ha confermato in modo dettagliato e senza alcuna contraddizione quanto riportato nel proprio referto. L’arbitro ha tuttavia precisato come le due testate infertegli dal BERNASCONI non gli abbiano lasciato conseguenze fisiche e come, in particolare la seconda testata, abbia solo sfiorato il suo orecchio. Alla luce di quanto sopra, pur rilevato il gravissimo atteggiamento posto in essere dal dirigente accompagnatore in relazione ai fatti descritti, si rileva come le testate inferte, non essendo state di particolare violenza, possano indurre questa commissione a ridurre l’inibizione del dirigente accompagnatore sino al 31.05.2015. Per quanto riguarda invece l’allenatore COLOMBO Mirko, è stato confermato come quest’ultimo abbia durante e dopo la gara continuato ad insultare e minacciare il direttore di gara, provocando tensione sia sugli spalti che tra i propri calciatori. Visto anche il particolare ruolo di educatore ed esempio di lealtà e correttezza che dovrebbe contraddistinguere un allenatore, questa commissione è concorde nel confermare la squalifica del COLOMBO sino al 24.12.2013. In relazione invece ai calciatore ANTONAZZI Simone, PREMOLI Federico e MONTANI Federico si osserva : l’ANTONAZZI ed il PREMOLI, a fine gara, dopo aver insultato l’arbitro, lo spintonavano in avanti. Per detti comportamenti, tenuto conto anche del periodo di sospensione dall’attività, si ritiene di poter apportare una minima riduzione della squalifica sino al 30.10.13. Il MONTANI Federico, capitano della squadra, ha invece trattenuto per la maglia ed un braccio l’arbitro. Detto comportamento merita di essere sicuramente sanzionato con una squalifica ridotta rispetto a quella sancita dal G.S. e dunque sino al 15.10.2013, sempre tenuto conto del periodo di interruzione dell’attività. Infine, anche in relazione all’ammenda inflitta alla società di € 500,00, questa commissione ritiene congrua ridurla leggermente, infliggendo l'ammenda di € 300,00. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica comminata al calciatore ANTONAZZI Simone sino al 30.10.2013, al calciatore PREMOLI Federico sino al 30.10.2013 e al calciatore MONTANI Federico sino al 15.10.2013. RIDUCE l’inibizione del dirigente accompagnatore BERNASCONI Alberto sino al 31.05.2015 nonché l’ammenda comminata alla società ad € 300,00. Conferma la squalifica inflitta dal G.S. all’allenatore COLOMBO Mirko sino al 24.12.2013. Si dispone l’accredito della tassa se già versata.
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