COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 119 Del 07 Giugno 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. U.S.D. BIFERNO CALCIO – AVVERSO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI G.S.T. – C.U. N. 113 – SQUALIFICA CALCIATORI (GARA BIFERNO CALCIO – RIPALIMOSANI DEL 18.05.2013 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – RITORNO PLAY OUT)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 119 Del 07 Giugno 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. U.S.D. BIFERNO CALCIO – AVVERSO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI G.S.T. – C.U. N. 113 - SQUALIFICA CALCIATORI (GARA BIFERNO CALCIO - RIPALIMOSANI DEL 18.05.2013 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – RITORNO PLAY OUT) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso, sentita la società ricorrente e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La società U.S.D. Biferno Calcio chiede la riduzione e/o l'annullamento delle squalifiche inflitte dal G.S. ai calciatori Scardera Salvatore, Greco Marco, Mancinone Moreno, Bracone Alessio, Montanaro Samuele e Marrone Giuseppe addossando la colpa dei fatti verificatisi alla fine della gara giocata il 18 maggio 2013 ai giocatori della squadra avversaria e sostenendo che i propri giocatori si sono solo difesi. La richiesta può essere parzialmente accolta, in considerazione delle risultanze degli atti in possesso di questa Commissione Disciplinare, che riportano gli accadimenti di fine gara in modo preciso e chiaro e senza alcuna incongruenza tra di loro. Tutti i calciatori sanzionati dal G.S. sono stati partecipi degli scontri verificatisi a seguito della aggressione posta in essere da tesserati della società Ripalimosani, ma solo per alcuni di loro, Scardera Salvatore, Greco Marco e Bracone Alessio, è possibile riconoscere l'attenuante della aggressione, perché il fatto è riportato negli atti a firma del direttore di gara, degli assistenti e del commissario di campo; per gli altri, Mancinone Moreno e Montanaro Samuele, ciò non è possibile perché la condotta da loro posta in essere risulta fine a se stessa o, comunque, non giustificabile in una situazione di semplice difesa dalla violenza degli aggressori. Quanto sopra porta a riconoscere la riduzione delle squalifiche per i calciatori Scardera Salvatore, che viene disposta a giornate, Greco Marco e Bracone Alessio ed a confermare le squalifiche per i calciatori Mancinone Moreno e Montanaro Samuele. Non può essere valutata la condotta del Marrone Giuseppe perché la sua squalifica per due giornate non è impugnabile, come espressamente previsto dall'art. 45, comma 3, lett. a), del C.G.S. P.Q.M. delibera di accogliere parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dispone la riduzione delle squalifiche per il calciatore Scardera Salvatore a sei giornate, per il calciatore Greco Marco a tre giornate e per il calciatore Bracone Alessio a due giornate e la conferma delle squalifiche inflitte ai calciatori Mancinone Moreno e Montanaro Samuele. Dichiara la inammissibilità del ricorso avverso la squalifica del calciatore Marrone Giuseppe per i motivi indicati in premessa. Dispone restituirsi la tassa reclamo versata dalla società U.S.D. Biferno Calcio.
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