COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 119 Del 07 Giugno 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. A.S.D. URURI CALCIO A 5 – AVVERSO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI G.S.T. – C.U. N. 10 – SQUALIFICA CALCIATORI (GARA VASTOGIRARDI – URURI DEL 12.05.2013 – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – FINALE)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 119
Del 07 Giugno 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.2. A.S.D. URURI CALCIO A 5 – AVVERSO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI G.S.T. – C.U.
N. 10 - SQUALIFICA CALCIATORI
(GARA VASTOGIRARDI - URURI DEL 12.05.2013 – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – FINALE)
La Commissione Disciplinare,
visto il ricorso ed il referto arbitrale, osserva quanto segue.
La società ricorrente chiede la riduzione della squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Campofredano
Teodorino sostenendo che il contatto tra lo stesso ed il direttore di gara è stato del tutto
involontario a seguito del tentativo di un dirigente di allontanarlo dall'arbitro.
Il referto arbitrale riporta in modo preciso e circostanziato la condotta tenuta dal calciatore a fine
gara, risultando così attendibile e fonte di prova privilegiata.
La sanzione inflitta al suddetto calciatore, tuttavia, è passibile di riduzione in considerazione delle
circostanze in cui si sono verificati gli accadimenti, che risultano indicati in ricorso e riportati nel
rapporto del commissario di campo, e del fatto che la condotta violenta posta in essere dal
Campofredano, sicuramente da censurare e da sanzionare in modo significativo, non ha prodotto
danni fisici all'arbitro, o, almeno, non risultano provati e documentati.
P.Q.M.
delibera di accogliere il ricorso e di ridurre la sanzione della squalifica del calciatore Campofredano
Teodorino fino al 28 febbraio 2014. Nulla per la tassa reclamo non versata.
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