COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 90 del 13.06.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso in proprio dal signor FERRARI Piergiorgio, allenatore della società ASD VERRES avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 53 del 23.05.2013 della Delegazione Provinciale di Aosta, in relazione alla gara ASD VERRES – CG SANSON disputata in data 12.05.2013, Campionato Seconda Categoria

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 90 del 13.06.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso in proprio dal signor FERRARI Piergiorgio, allenatore della società ASD VERRES avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 53 del 23.05.2013 della Delegazione Provinciale di Aosta, in relazione alla gara ASD VERRES – CG SANSON disputata in data 12.05.2013, Campionato Seconda Categoria Il signor FERRARI Piergiorgio, allenatore della ASD VERRES si duole del provvedimento del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Aosta (pubblicato in data 23 maggio 2013), il quale disponeva la squalifica per nove gare per essersi il Ferrari reso responsabile di reiterate ingiurie verso il direttore di gara nonché verso un giocatore avversario. Il ricorso è stato inoltrato non dalla società di appartenenza bensì in proprio dal tesserato con lettera raccomandata in data 30.05.2013. Si evidenzia come l’esame nel merito sia precluso in quanto, ai sensi dell’art. 46 comma 5 del CGS, “ai reclami deve essere allegata la tassa ”. E nel caso di specie, al reclamo indirizzato al Comitato Regionale non risulta allegato il prescritto versamento. Circostanza che preclude ogni ulteriore decisione al riguardo. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara INAMMISSIBILE il ricorso proposto in proprio dal signor FERRARI Piergiorgio, allenatore della ASD VERRES.
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