• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE PUGLIA
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 85 del 13 Giugno 2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 29/3/2013 (prot.n.6131/140 pf 12-
13 GR/mg) nei confronti di:
– 1) Bagno Antonio Presidente, all’epoca dei fatti, dell’ASD Real Racale per rispondere:
della violazione degli artt.1 comma 1 CGS e 8 commi 9 e 15 CGS, in relazione all’art.94 ter comma
13 NOIF per non aver ottemperato al lodo del Collegio Arbitrale c/o la LND di cui al C.U. n.4 del
14/4/2012 emesso all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore,
sig. Rollo Francesco.
– 2) ASD REAL RACALE
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 85 del 13 Giugno 2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 29/3/2013 (prot.n.6131/140 pf 12-
13 GR/mg) nei confronti di:
- 1) Bagno Antonio Presidente, all’epoca dei fatti, dell’ASD Real Racale per rispondere:
della violazione degli artt.1 comma 1 CGS e 8 commi 9 e 15 CGS, in relazione all’art.94 ter comma
13 NOIF per non aver ottemperato al lodo del Collegio Arbitrale c/o la LND di cui al C.U. n.4 del
14/4/2012 emesso all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore,
sig. Rollo Francesco.
- 2) ASD REAL RACALE
per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS all’epoca dei fatti, per gli
illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, come meglio innanzi specificato.
PRECISAZIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione acquisita al presente procedimento, risulta pacificamente provato che l’ASD
Real Racale, non solo non ha eseguito il pagamento delle somme accertate dal Collegio Arbitrale
presso la LND; ma anche che tale pagamento non è stato eseguito nel termine di trenta giorni
dalla comunicazione del lodo, così come previsto dal combinato disposto di cui agli artt.94/ ter
comma 13 delle NOIF ed 8 commi 9 e 15 del CGS.
Va quindi affermata la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro contestate e vanno
comminate le sanzioni come da dispositivo:
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia dichiara:
- affermarsi la responsabilità dei deferiti e per l’effetto infliggersi:
-al sig. Bagno Antonio all’epoca dei fatti Presidente dell’ASd Real Racale la inibizione per la
durata di mesi 6;
- alla soc. ASD Real Racale l’ammenda di € 1.000,00 e la penalizzazione di due punti in
classifica DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA, NELLA STAGIONE
SPORTIVA 2013 – 2014 secondo i principi di afflittività delle sanzioni di cui all’art. 22 n. 6 CGS.
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Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 29/3/2013 (prot.n.6131/140 pf 12-
13 GR/mg) nei confronti di:
– 1) Bagno Antonio Presidente, all’epoca dei fatti, dell’ASD Real Racale per rispondere:
della violazione degli artt.1 comma 1 CGS e 8 commi 9 e 15 CGS, in relazione all’art.94 ter comma
13 NOIF per non aver ottemperato al lodo del Collegio Arbitrale c/o la LND di cui al C.U. n.4 del
14/4/2012 emesso all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore,
sig. Rollo Francesco.
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