COMITATO REGIONALE PUGLIA COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 13 Giugno 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 29/3/2013 (prot.n.6131/140 pf 12- 13 GR/mg) nei confronti di: – 1) Bagno Antonio Presidente, all’epoca dei fatti, dell’ASD Real Racale per rispondere: della violazione degli artt.1 comma 1 CGS e 8 commi 9 e 15 CGS, in relazione all’art.94 ter comma 13 NOIF per non aver ottemperato al lodo del Collegio Arbitrale c/o la LND di cui al C.U. n.4 del 14/4/2012 emesso all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore, sig. Rollo Francesco. – 2) ASD REAL RACALE

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 13 Giugno 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 29/3/2013 (prot.n.6131/140 pf 12- 13 GR/mg) nei confronti di: - 1) Bagno Antonio Presidente, all’epoca dei fatti, dell’ASD Real Racale per rispondere: della violazione degli artt.1 comma 1 CGS e 8 commi 9 e 15 CGS, in relazione all’art.94 ter comma 13 NOIF per non aver ottemperato al lodo del Collegio Arbitrale c/o la LND di cui al C.U. n.4 del 14/4/2012 emesso all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore, sig. Rollo Francesco. - 2) ASD REAL RACALE per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS all’epoca dei fatti, per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, come meglio innanzi specificato. PRECISAZIONE MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla documentazione acquisita al presente procedimento, risulta pacificamente provato che l’ASD Real Racale, non solo non ha eseguito il pagamento delle somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND; ma anche che tale pagamento non è stato eseguito nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, così come previsto dal combinato disposto di cui agli artt.94/ ter comma 13 delle NOIF ed 8 commi 9 e 15 del CGS. Va quindi affermata la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro contestate e vanno comminate le sanzioni come da dispositivo: P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia dichiara: - affermarsi la responsabilità dei deferiti e per l’effetto infliggersi: -al sig. Bagno Antonio all’epoca dei fatti Presidente dell’ASd Real Racale la inibizione per la durata di mesi 6; - alla soc. ASD Real Racale l’ammenda di € 1.000,00 e la penalizzazione di due punti in classifica DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013 – 2014 secondo i principi di afflittività delle sanzioni di cui all’art. 22 n. 6 CGS.
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