COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 536 del 11 Giugno 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°136/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Junior Ramacca Sig. Ferro Enrico (Presidente all’epoca dei fatti) N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 2^ categoria 2011/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 536 del 11 Giugno 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°136/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Junior Ramacca Sig. Ferro Enrico (Presidente all’epoca dei fatti) N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 2^ categoria 2011/2012. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 10/04/2013 prot. 11.1171 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire note difensive dalle quali si desume (documenti in atti): a. la regolare posizione dei calciatori Cusmano Vincenzo Andrea e Di Liberto Alfredo sottoposti a visita medica rispettivamente il 04/11/2011 ed il 19/07/2011; b. l’inesistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori D’Amico Vincenzo e D’Angelo Salvatore, per i quali le certificazioni mediche trasmesse in copia recano data di scadenza rispettivamente del 15/09/2011 e del 15/09/2010, mancando la prova dell’adempimento degli obblighi di tutela medico sportiva per la stagione sportiva 2011-2012. La Commissione Disciplinare Territoriale per quanto sopra rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, ad esclusione dei calciatori Cusmano Vincenzo Andrea e Di Liberto Alfredo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti dei calciatori Cusmano Vincenzo Andrea e Di Liberto Alfredo e applica: l’ammenda di € 80,00 (ottanta/00) a carico della società A.S.D. Junior Ramacca (€ 40,00 x n.2 calciatori); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Ferro Enrico; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori D’Amico Vincenzo e D’Angelo Salvatore, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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