F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 322 del 10 giugno 2013 Procedimento disciplinare a carico di ALESSANDRO LUPI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Bisin e Durante con compiti di segreteria.
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 322 del 10 giugno 2013
Procedimento disciplinare a carico di ALESSANDRO LUPI – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Bisin e Durante con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. ALESSANDRO LUPI è stato deferito per violazione dell’art. 1,
comma 1, del C.G.S. e in riferimento all’articolo 35 del Regolamento del Settore
Tecnico, nonché in relazione al Comunicato n. 1 del Settore Giovanile Scolastico,
stagione sportiva 2011/12, per avere autorizzato e, quindi, acconsentito che ad una
sessione di allenamento vi partecipasse un giovane calciatore (di 12 anni) omettendo
ogni dovuta cautela e sorveglianza ed eludendo così quanto previsto ai punti 2.4 lettera
P e 3.6 relativi al Comunicato n. 1 suddetto;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la
sanzione della squalifica fino al 7 luglio 2013.
Ritenuto che:
- l’eccezione preliminare di mancata assegnazione dei termini a difesa può ritenersi
superata dal deposito della memoria difensiva del 2/4/2013 e dalla successiva memoria
integrativa del 16/4/2013, cui ha fatto seguito l’odierna ampia difesa orale nel corso
della quale peraltro detta eccezione non è stata riproposta;
- che la ricostruzione dei fatti fornita dalla difesa, seppure suggestiva e non priva di
ragionevolezza, pecca tuttavia della mancata motivazione in ordine alla circostanza che
il deferito abbia consentito ad un bambino minore di 12 anni estraneo alla società di
appartenenza di vestire la tenuta da gioco del Milan così da partecipare, seppure per
uno spezzone, ad un allenamento della squadra da lui diretta “Esordienti 2001” AC
Milan calcio;
- che tale comportamento del deferito, non appare giustificabile anche alla luce di quanto
rappresentato dalla difesa, stante in ogni caso il dovere comportamentale di non
consentire in alcun modo che un minore di 12 anni possa presentarsi vestito in
borghese, richiedere ed ottenere la divisa sociale ed essere ammesso a dare una
dimostrazione delle proprie capacità calcistiche;
- che infatti, se davvero il deferito avesse voluto acconsentire ad una mera richiesta dei
genitori del bambino di “tirare un calcio” con i suoi coetanei appartenenti alla squadra
esordienti del Milan ben avrebbe potuto acconsentirgli di partecipare vestito com’era
tanto più considerando che, come dichiarato, indossava scarpe da ginnastica;
- che pertanto il comportamento del deferito non risulta improntato ai canoni
comportamentali cui è rigorosamente tenuto un tecnico allenatore di una squadra
giovanile
P.Q.M.
dichiara il sig. ALESSANDRO LUPI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato
contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 21.06.2013.
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