F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 24 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 20 Giugno 2013 e su www.figc.it 15. RICORSO DEL CALC. NEBBIA CHRISTIAN AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 1 ED AMMENDA DI € 2.000,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 24 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 20 Giugno 2013 e su www.figc.it
15. RICORSO DEL CALC. NEBBIA CHRISTIAN AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 1 ED AMMENDA DI € 2.000,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)
Con Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012 sono state inflitte al calciatore sig. Christina Nebbia le sanzioni della squalifica per mesi 18 1 e ammenda di € 2.000,00, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 94 N.O.I.F. per aver “pattuito e riscosso compensi e premi in nero”. La Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto fondato il deferimento della Procura Federale sulla base della documentazione agli atti, avuto riguardo, in particolare: - al contenuto delle denuncie presentate dai sig.ri Monteleone (team manager della Società) ed Alandi (responsabile del settore giovanile); - alle dichiarazioni rese dai sig.ri Buda (direttore sportivo della Biellese), Andrea Ramella (vice presidente della Società), Tescari (presidente della Biellese), Napolitano (dirigente della Società) e Cristina Ramella (segretaria della Biellese); - alla documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Biella, da cui risulta che la Biellese ha corrisposto “in nero” ai propri calciatori - attraverso l’utilizzazione di somme di denaro per asseriti rimborsi spese per trasferte, anche all’estero, mai effettuate da propri dirigenti – i seguenti importi:
- nel periodo d’imposta 1/7/2006 – 30/6/2007: € 570.568,98;
- nel periodo d’imposta 1/7/2007 – 30/6/2008: € 567.642,20;
- nel periodo d’imposta 1/7/2008 – 30/6/2009: € 445.453,00.
Per quanto riguarda il ricorrente, la Commissione ha poi ritenuto che questi avesse pattuito e riscosso in nero l’importo di € 5.040,00. Nella difesa il ricorrente evidenzia e documenta che nell’accordo economico formalizzato per il calciatore Nebbia, e ritualmente depositato presso il Comitato Interregionale ai sensi dell’art. 94 N.O.I.F., era indicato l’importo di € 6.000 effettivamente percepito e poi regolarmente dichiarato, malgrado la società Biellese, infedelmente, abbia dichiarato nel mod. 770 di aver pagato al calciatore solo la somma di € 960,00, così ingenerando l’errore in cui è caduta la gravata decisione. Ne consegue che la violazione ascritta al ricorrente non sussiste e la decisione di primo
grado deve essere annullata integralmente. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Nebbia Christian annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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