F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 24 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 20 Giugno 2013 e su www.figc.it 16. RICORSO DELL’A.S.D. BORGOSESIA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA PER MESI 1 ED AMMENDA DI € 2.000,00 AL CALC. CAMILLI FRANCESCO; – SQUALIFICA PER MESI 2 ED AMMENDA DI € 5.000,00 AL CALC. LUNARDON MANUEL; – SQUALIFICA PER MESI 1 ED AMMENDA DI € 2.000,00 AL CALC. PEDRINA MATTEO; – SQUALIFICA PER MESI 1 ED AMMENDA DI € 2.000,00 AL CALC. RAVETTO MATTEO, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 24 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 20 Giugno 2013 e su www.figc.it 16. RICORSO DELL’A.S.D. BORGOSESIA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER MESI 1 ED AMMENDA DI € 2.000,00 AL CALC. CAMILLI FRANCESCO; - SQUALIFICA PER MESI 2 ED AMMENDA DI € 5.000,00 AL CALC. LUNARDON MANUEL; - SQUALIFICA PER MESI 1 ED AMMENDA DI € 2.000,00 AL CALC. PEDRINA MATTEO; - SQUALIFICA PER MESI 1 ED AMMENDA DI € 2.000,00 AL CALC. RAVETTO MATTEO, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012) Con Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 94 N.O.I.F. sono state inflitte ai seguenti calciatori le sanzioni come di seguito rispettivamente riportate: - squalifica per mesi 1 ed ammenda di € 2.000,00 al calc. Camilli Francesco;- squalifica per mesi 2 ed ammenda di € 5.000,00 al calc. Lunardon Manuel; - squalifica per mesi 1 ed ammenda di € 2.000,00 al calc. Pedrina Matteo; - squalifica per mesi 1 ed ammenda di € 2.000,00 al calc. Ravetto Matteo. La decisione impugnata ha motivato le condanne ai calciatori in questione, per aver “pattuito e riscosso compensi e premi in nero” ed ha ritenuto fondato il deferimento della Procura sulla base della documentazione agli atti, avuto riguardo, in particolare: - al contenuto delle denuncie presentate dai sig.ri Monteleone (team manager della Società) ed Alandi (responsabile del settore giovanile); - alle dichiarazioni rese dai sig.ri Buda (direttore sportivo della Biellese), Andrea Ramella (vice presidente della Società), Tescari (presidente della Biellese), Napolitano (dirigente della Società) e Cristina Ramella (segretaria della Biellese); - alla documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Biella, da cui risulta che la Biellese ha corrisposto “in nero” ai propri calciatori - attraverso l’utilizzazione di somme di denaro per asseriti rimborsi spese per trasferte, anche all’estero, mai effettuate da propri dirigenti – i seguenti importi: - nel periodo d’imposta 1/7/2006 – 30/6/2007: € 570.568,98; - nel periodo d’imposta 1/7/2007 – 30/6/2008: € 567.642,20; - nel periodo d’imposta 1/7/2008 – 30/6/2009: € 445.453,00. La Commissione ha poi ritenuto, per quanto riguarda i ricorrenti, che questi avessero pattuito e riscosso in nero i seguenti importi: Lunardon Manuel (€ 38.080,00), Pedrina Matteo (€ 8.356,00), Ravetto Matteo (€ 5.100,00) e Camilli Francesco (€ 6.800,00). Ricorre la società A.S.D. Borgosesia, della quale sono ora tesserati i calciatori, lamentando, da un lato, la mancata prova dei fatti addebitati a ciascuno e la violazione del principio di gradualità e proporzionalità della pena e comunque, dall’altro, la violazione dell’art. 19 C.G.S. in punto di sanzioni irrogabili ai non professionisti, e chiede l’annullamento della sanzione pecuniaria dell’ammenda per ciascuno dei calciatori (e, quanto a Lunardon e a Pedrina, anche la riduzione della squalifica, non ancora interamente scontata). Rileva la Corte, quanto alla sanzione della squalifica a ciascuno dei ricorrenti in diversa misura temporale irrogata, che essa non risulta ingiustificata e non sorretta da adeguata prova: non solo la documentazione in atti esaminata dalla Commissione costituisce fondamento idoneo della decisione, ma gli stessi ricorrenti, nel proprio reclamo, riconoscono di aver percepito somme “in nero”, seppur diminuendone l’importo rispetto a quanto addebitato loro (€ 500,00 quanto a Camilli: pag. 8; € 28.000,00 quanto a Lunardon: p. 30; € 2.500 quanto a Pedrina: p. 42; € 1.000,00 quanto a Ravetto: p. 60), sicché le ammissioni contenute nei ricorsi rendono giustificate le sanzioni della squalifica, a ragione del disvalore comunque insito, a prescindere dagli importi, nelle condotte di occultamento di reddito. Fondata appare invece la seconda censura, di inammissibilità della irrogazione di sanzioni pecuniarie a non professionisti, quali i ricorrenti all’epoca dei fatti. L’art. 19, comma 6, C.G.S., come novellato, prevede infatti che: <<6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai tesserati della sfera dilettantistica e giovanile>>. Dal combinato disposto delle due proposizioni del comma risulta dunque che la sanzione della ammenda non avrebbe dovuto essere applicata per le violazioni ascritte ai ricorrenti, non trattandosi di professionisti e non essendo relative a condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara. Ne consegue che la decisione di primo grado, nella parte in cui ha comminato la sanzione della ammenda ai ricorrenti, deve essere annullata. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Borgosesia Calcio di Borgosesia (Vercelli) annulla la sanzione dell’ammenda inflitta ai calciatori. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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