F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 24 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 20 Giugno 2013 e su www.figc.it 17. RICORSO DEL CALC. COPPO GABRIELE AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER MESI 1 ED AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 24 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 20 Giugno 2013 e su www.figc.it 17. RICORSO DEL CALC. COPPO GABRIELE AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER MESI 1 ED AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012) Con Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale –Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 94 N.O.I.F. è stata inflitta al calciatore Gabriele Coppo la sanzione della squalifica per mesi 1 ed ammenda di € 2.000,00. La decisione impugnata ha motivato la condanna del calciatore in questione, con altri, per aver “pattuito e riscosso compensi e premi in nero” ed ha ritenuto fondato il deferimento della Procura sulla base della documentazione agli atti, avuto riguardo, in particolare: - al contenuto delle denuncie presentate dai sig.ri Monteleone (team manager della Società) ed Alandi (responsabile del settore giovanile); - alle dichiarazioni rese dai sig.ri Buda (direttore sportivo della Biellese), Andrea Ramella (vice presidente della Società), Tescari (presidente della Biellese), Napolitano (dirigente della Società) e Cristina Ramella (segretaria della Biellese); - alla documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Biella, da cui risulta che la Biellese ha corrisposto “in nero” ai propri calciatori - attraverso l’utilizzazione di somme di denaro per asseriti rimborsi spese per trasferte, anche all’estero, mai effettuate da propri dirigenti – i seguenti importi: - nel periodo d’imposta 1/7/2006 – 30/6/2007: € 570.568,98; - nel periodo d’imposta 1/7/2007 – 30/6/2008: € 567.642,20; - nel periodo d’imposta 1/7/2008 – 30/6/2009: € 445.453,00. La Commissione ha poi ritenuto, per quanto riguarda il ricorrente, che questi avesse pattuito e riscosso in nero l’importo di € 1.000,00. Ricorre il calciatore, lamentando la violazione del principio di gradualità e proporzionalità della pena e comunque la violazione dell’art. 19 C.G.S. in punto di sanzioni irrogabili ai non professionisti, e chiede l’annullamento della sanzione pecuniaria dell’ammenda. Rileva la Corte, quanto alla sanzione della squalifica, che essa non risulta ingiustificata e non sorretta da adeguata prova: non solo la documentazione in atti esaminata dalla Commissione costituisce fondamento idoneo della decisione, ma lo stesso ricorrente, nel proprio reclamo, riconosce di aver percepito “in nero” l’importo di € 1.000,00 (pag. 3 del ricorso), seppur insistendo sulla “modestia del compenso”: l’ammissione contenuta nel ricorso rende così giustificata la sanzione della squalifica, a ragione del disvalore comunque insito, a prescindere dall’importo, nella condotta di occultamento di reddito in questione. Fondata appare invece la seconda censura, di inammissibilità della irrogazione di sanzioni pecuniarie a non professionisti, quali i ricorrenti all’epoca dei fatti. L’art. 19, comma 6, C.G.S., come novellato, prevede infatti che: <<6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai tesserati della sfera dilettantistica e giovanile>>. Dal combinato disposto delle due proposizioni del comma risulta dunque che la sanzione della ammenda non avrebbe dovuto essere applicata per la violazione ascritta al ricorrente, non trattandosi di professionista e non essendo relativa a condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara. Ne consegue che la decisione di primo grado, nella parte in cui ha comminato la sanzione della ammenda al ricorrente, deve essere annullata. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Coppo Daniele annulla la sanzione dell’ammenda. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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