F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 24 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 20 Giugno 2013 e su www.figc.it 18. RICORSO DEL CALC. BOTTONE DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER MESI 2 ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 24 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 20 Giugno 2013 e su www.figc.it 18. RICORSO DEL CALC. BOTTONE DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER MESI 2 ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012) Con atto, spedito in data 11.12.2012, il sig. Davide Bottone ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del reclamante, la sanzione di mesi 2 di squalifica ed € 5.000,00 di ammenda. La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del sig. Davide Bottone (all’epoca dei fatti, calciatore della Società A.S. Biellese 1902), degli artt. 1 e 8, comma 11 C.G.S., per avere percepito pagamenti di somme di denaro “in nero” da parte della società A.S. Biellese 1902, come emerso da accertamenti di carattere fiscale compiuti dalla Guardia di Finanza relativamente alla Stagione Sportiva 2006/2007. Il ricorso in epigrafe si appalesa fondato per le ragioni che seguono. Con un primo motivo di ricorso, il sig. Bottone denuncia l’erroneità della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale nella parte in cui non ha ritenuto l’improcedibilità del deferimento della Procura Federale per violazione del termine previsto dalle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva per la conclusione delle indagini. Al proposito, questa Corte ritiene che la predetta eccezione non colga nel segno. In verità, seguendo la tesi del ricorrente, l’art. 32, comma 11, nel far riferimento ai “fatti denunciati” per l’individuazione del termine dal quale far decorrere il tempo per l’effettuazione delle indagini, non potrebbe trovare applicazione tutte le volte che l’emersione di un fatto illecito sportivo non derivi da una formale denuncia, ma scaturisca, invece, proprio dallo svolgimento delle indagini da parte degli organi requirenti federali. Invero, la norma in esame, quando non ci si trovi dinanzi a “fatti denunciati” (come nel caso di specie, nel quale gli esposti dai quali sono scaturite le indagini 627 e 649 della Stagione Sportiva 2009/2010 non riguardavano l’odierno ricorrente), non può che essere interpretata nel senso della concreta possibilità della Procura Federale della conoscibilità dei fatti costituenti illecito sportivo. Vero è, invece, che nel corso dell’espletamento delle indagini a carico di altri soggetti sono emerse (sono perciò divenute conoscibili) le responsabilità dell’istante e che la Procura Federale ha prontamente e tempestivamente disposto l’apertura di un nuovo fascicolo (indagine 26 della Stagione Sportiva 2010/2011, proprio per la necessità di espletare ulteriori accertamenti in ordine alla posizione di numerosi altri calciatori, compreso l’odierno ricorrente). Pertanto, il termine a quo coincide con la data dell’apertura della nuova indagine da parte della Procura Federale, con la conseguenza che il termine per la chiusura delle indagini di cui all’art. 32, comma 11, C.G.S. è stato rispettato in considerazione della proroga legittimamente concessa dalla Sezione consultiva di questa Corte. Coglie, invece, nel segno l’eccezione di prescrizione, sollevata con il secondo motivo di ricorso. La difesa del ricorrente eccepisce l’intervenuta prescrizione dell'infrazione disciplinare sulla base dell’art. 18, comma 4, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione; e ciò in quanto il predetto calciatore sarebbe stato tesserato per la società A.S. Biellese 1902 solo per la Stagione Sportiva 2006/2007. Al proposito, questa Corte non può che confermare il proprio orientamento secondo il quale le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche si prescrivono al termine della stagione successiva a quella in cui sono stati percepiti gli emolumenti (cfr. C.G.F., sez. III, decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 297/CGF, Stagione Sportiva 2008/2009; nello stesso senso, vedi anche Comm. Disc. Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul Com. Uff. 25/C del 25.9.2005). Del resto la “ratio” della norma deve intendersi riferita alla tutela degli interessi di terzi soggetti (società che successivamente usufruiscono delle prestazione dei tesserati deferiti), che in presenza di sanzioni disciplinari a carico dei soggetti stessi si troverebbero a subire un danno del tutto ingiustificato (come avvenuto nel caso di specie). Alla luce di quanto sopra, non può che essere dichiarata l’intervenuta prescrizione dell’infrazione disciplinare ascritta all’odierno ricorrente. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Bottone Davide annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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