F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 24 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 20 Giugno 2013 e su www.figc.it 19. RICORSO DEL CALC. BARBERIS ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 1 ED AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 24 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 20 Giugno 2013 e su www.figc.it 19. RICORSO DEL CALC. BARBERIS ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 1 ED AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012) Con ricorso in data 12.12.2012 il calciatore sig. Alessandro Barberis impugna la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 29.11.2012 (Com. Uffi. n. 49/CDN -2012/2013), con la quale gli veniva comminata la sanzione di 1 mese di squalifica e di € 2.000,00 di ammenda per avere pattuito con la A.S. Biellese 1902, e riscosso dalla medesima, per la stagione calcistica 2006/2007, compensi e premi in nero per complessivi e 1.484,00. Il ricorrente lamenta che non si sia preso in considerazione, in sede di primo giudizio, come dalla stessa documentazione di “accusa”, costituita dai prospetti (l’uno manoscritto, dissimulato e recante gli importi versati in nero, e l’altro dattiloscritto, recante i dati apparenti ed ufficiali) prodotti dal direttore generale della A.S. Biellese 1902, sig. Buda Orazio, alla Polizia Tributaria di Biella e poi acquisiti agli atti del presente procedimento, risultasse la corrispondenza tra l’importo degli emolumenti da lui pattuiti con la società e le somme da quest’ultima effettivamente elargitegli, sicchè non poteva sostenersi che vi fosse stata, da parte della società medesima, alcuna corresponsione in nero a suo beneficio. Aggiunge il ricorrente che la stessa Polizia Tributaria, la quale proprio sulla base della menzionata documentazione aveva eseguito una verifica fiscale nei suoi confronti (con riferimento delle imposte dei redditi per gli anni 2006 e 2007), nulla di irregolare aveva potuto accertare a suo carico. Si conclude chiedendo, in primis, la riforma totale della decisione impugnata ed in subordine la riduzione della sanzione irrogata. Il ricorso è fondato e va accolto. Ed invero, proprio il documento manoscritto dissimulato proveniente dal citato sig. Buda, ossia l’atto che avrebbe dovuto fornire l’indicazione attendibile e veritiera delle somme realmente percepite - asseritamente in nero - dal ricorrente (come dagli altri calciatori tesserati con l’A.S. Biellese 1902), reca, in realtà, per lo meno quanto al sig. Barberis, importi del tutto corrispondenti ai corrispettivi da questi convenuti in contratto con la società e che compaiono nella documentazione per così dire ufficiale della società stessa. A voler essere precisi, anzi, dal documento manoscritto risulta il versamento al ricorrente di un importo inferiore, sia pure di poco (€ 12,00), a quello indicato come dovuto nel contratto. Del resto, è assai sintomatico, in senso confermativo della infondatezza della ipotesi accusatoria, che, per quanto emerge dagli atti, la verifica fiscale eseguita dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Biella nei confronti del ricorrente, ai fini delle imposte sui redditi relativi agli anni -rilevanti- del 2006 e del 2007, sollecitata ed alimentata dalle dichiarazioni del richiamato direttore generale della A.S. Biellese 1902 e dalla documentazione da questi prodotta, si sia conclusa in termini ampiamente liberatori per il ricorrente, non essendosi accertato alcunchè di irregolare a suo carico. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Barberis Alessandro annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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